AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ PER L'INTRODUZIONE DI
- DOMANDE (ARTICOLO 90 § 1 DELLO STATUTO)
- RECLAMI (ARTICOLO 90 § 2 DELLO STATUTO)
- DOMANDE DI ASSISTENZA (ARTICOLO 24 DELLO STATUTO)
Qui di seguito si trovano tutte le informazioni aggiornate concernenti
le domande ed i reclami, comprese le modalità di presentazione presso
l’unità Ricorsi della DG ADMIN (ADMIN.B.2)1.
L'interessato deve riempire un formulario,
da utilizzare come pagina di presentazione e di accompagnamento per ogni
copia della domanda o del reclamo. Qui di seguito si trova un esemplare
di tale formulario, ottenibile anche dall'unità Ricorsi.
DOMANDA
- NOZIONE
- CON RIGUARDO ALL'INTERESSATO
- CON RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE
RECLAMO
- NOZIONE
- CON RIGUARDO ALL'INTERESSATO
- CON RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE
DOMANDA DI ASSISTENZA
OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO (CE)
n. 45/2001 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
DOMANDE E RECLAMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 90, PARAGRAFI 1 E 2 DELLO
STATUTO Qualsiasi persona cui si applica lo statuto nonché il
Regime applicabile agli altri agenti può presentare all'autorità
investita del potere di nomina (in seguito “AIPN” o “autorità
competente”)
- una domanda intesa ad ottenere una decisione dell'autorità
competente ;
- un reclamo inteso ad annullare o modificare una decisione
adottata dall'autorità competente, incluso il rigetto di una
domanda che costituisce un atto che le arreca pregiudizio.
DOMANDA
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- NOZIONE
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Con una domanda presentata ai sensi dell'articolo 90,
paragrafo 1 dello statuto, il funzionario (o la persona cui si
applica lo statuto) invita l'autorità competente a prendere una
decisione nei suoi confronti. Esempi:
- domanda di indennità di prima sistemazione;
- domanda di compilazione di un rapporto informativo.
Il fine è pertanto di ottenere una decisione dell'autorità
competente. Questa può accogliere la domanda presentata
dall'interessato, oppure respingerla e, così facendo, apre la
via ad un reclamo.
In nessun caso la domanda può avere come oggetto la revisione
di una decisione già adottata. Soltanto l’esistenza di nuovi
fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una
domanda avente come oggetto la revisione di una decisione
siffatta.
- CON RIGUARDO ALL'INTERESSATO
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2.1. Chi può presentarla
Qualsiasi persona cui si applica lo "Statuto dei
funzionari delle Comunità europee", e per analogia gli
agenti temporanei, gli agenti ausiliari, gli agenti a
contratto ed i consiglieri speciali coperti dal "Regime
applicabile agli altri agenti" (RAA), può rivolgere
all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) o,
rispettivamente, all'autorità abilitata a concludere i
contratti di assunzione (AACC) una domanda ai sensi
dell'articolo 90, paragrafo 1 dello statuto.
Le persone cui si applica lo statuto non sono unicamente
i suindicati funzionari e agenti in servizio, ma anche
altre categorie di persone come i funzionari in prova non
ancora nominati in ruolo, gli ex funzionari e agenti, i
loro aventi diritto in caso di decesso, i candidati ad un
concorso 2.
2.2. Destinatario
In modo esplicito o implicito, il destinatario della
domanda è l'AIPN 3. Pertanto la nota con cui
viene presentata la domanda è una nota all'attenzione
dell'AIPN che reca l'indicazione “Domanda ai sensi
dell'articolo 90, paragrafo 1 dello statuto”. Il potere
accordato all'AIPN dall'articolo 90, paragrafo 1 dello
statuto è esercitato dalle persone indicate nella
decisione della Commissione del 28 aprile 2004
(Informazioni amministrative n. 31 del 5 maggio 2004),
modificata da ultimo dalla decisione della Commissione
del 7 luglio 2004 (C(2004)
2286/3).
2.3. Dove presentarla:
La domanda deve essere presentata all'unità Ricorsi (DG
ADMIN.B.2), per via elettronica, di preferenza in formato
pdf, all’indirizzo ADMIN MAIL B2 o essere recapitata
all’indirizzo SC11 4/57 (dalle 9h alle 12h e dalle 14h
alle 17h).
Per quanto riguarda la data di presentazione della
domanda, fa fede il timbro di registrazione dell'unità
Ricorsi. Per le domande presentate per via elettronica,
fungerà da data di registrazione la data dell’invio o il
primo giorno lavorativo successivo a tale data, se si
tratta di un giorno festivo 4.
2.4. Termine di presentazione
Una domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Tuttavia, la presentazione di una domanda che ha lo
stesso oggetto di una domanda o di un reclamo precedenti,
rimasti senza risposta o che hanno ricevuto una risposta
negativa, non ristabilisce la decorrenza del termine
previsto all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto per
la presentazione di un reclamo (cfr. punto 3.2).
2.5. Forma e contenuto
La forma, che non è soggetta peraltro ad alcuna
condizione particolare, non rappresenta il fattore
determinante per qualificare una domanda come tale. Solo
il contenuto ne determina la natura. Pertanto una
richiesta, presentata come "domanda", in cui si invita
l'amministrazione a rivedere una decisione precedente è
considerata dall'amministrazione come reclamo.
In linea di massima, la domanda dovrebbe indicare che si
tratta di una domanda ai sensi dell'articolo 90,
paragrafo 1 dello statuto e contenere gli elementi
necessari per identificare l'interessato e il suo oggetto
nonché le motivazioni su cui essa è basata, il luogo, la
data e la firma. E' opportuno allegare tutti i documenti
che consentono una buona comprensione del problema.
Al fine di facilitare la procedura, per presentare una
domanda l'interessato deve compilare un formulario (cfr.
in appresso).
- CON RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE
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3.1. Trattamento della domanda:
L'unità
Ricorsi trasmette all'interessato un avviso di
ricevimento della domanda, se possibile tramite posta
elettronica. L’avviso contiene informazioni quali il
numero della domanda, la data di registrazione e il
nome del funzionario dell’unità incaricato di istruire
il fascicolo.
Il trattamento della domanda non prevede una
particolare procedura, ma suppone l'esame dell'oggetto
della domanda da parte del servizio cui compete
l'adozione di una decisione e le verifiche
eventualmente necessarie per adottarla.
3.2. Decisione e termini:
La decisione
adottata dall'autorità competente deve essere motivata
e notificata all'interessato, senza particolari
formalità, entro un termine di quattro mesi a decorrere
dalla data di presentazione della domanda.
Per il calcolo dei termini, si prende in esame la data
di registrazione dell'unità Ricorsi.
Contro il rigetto della domanda, l'interessato può
presentare un reclamo entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla notifica della decisione.
La mancanza di risposta alla domanda, allo scadere del
termine di quattro mesi concesso all'AIPN per adottare
la propria decisione, va considerata come decisione
implicita di rigetto. Anche tale decisione può essere
oggetto di un reclamo, che deve essere inoltrato entro
un termine di tre mesi dalla decisione implicita di
rigetto. La risposta tardiva dell'AIPN (una volta
superato il termine di quattro mesi) non introduce per
l'interessato un nuovo termine di tre mesi per la
presentazione del reclamo.
RECLAMO
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- NOZIONE
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Presentando un reclamo ai sensi dell'articolo 90,
paragrafo 2 dello statuto
5, il funzionario contesta
una decisione dell'autorità competente che gli arreca
pregiudizio; tanto nel caso in cui l'autorità abbia
adottato una decisione esplicita o implicita di
rigetto, quanto nel caso in cui si sia astenuta dal
prendere una misura imposta dallo statuto.
Esempi:
- reclamo contro un rifiuto di rimborso di spese
mediche;
- reclamo contro il REC o una decisione nel quadro
dell’esercizio di promozione;
- reclamo contro la decisione di non versare le
indennità giornaliere al momento dell'assunzione.
A differenza della domanda, il reclamo presuppone
l'esistenza di un atto amministrativo già adottato
dall'autorità competente. Per poter essere contestato
questo atto deve essere definitivo (gli atti
preparatori non sono impugnabili) e arrecare
pregiudizio a titolo personale e individuale
(l'interessato deve avere un interesse personale,
legittimo, diretto, reale ed attuale per annullare o
modificare la decisione).
Occorre sottolineare che il reclamo è l'unico mezzo
previsto dallo statuto che consenta al
funzionario/agente di rimettere in discussione una
decisione dell'autorità competente che, a suo parere,
danneggia i suoi diritti statutari e gli reca
pregiudizio. Qualsiasi domanda di revisione o di
riesame di tale decisione deve pertanto essere
considerata un reclamo, ai fini del rispetto dei
termini di seguito indicati
6.
- CON RIGUARDO ALL'INTERESSATO
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5.1. Chi può presentarlo:
Qualsiasi persona cui si applica lo "Statuto dei
funzionari delle Comunità europee", e per analogia
gli agenti temporanei, gli agenti ausiliari, gli
agenti a contratto ed i consiglieri speciali coperti
dal "Regime applicabile agli altri agenti" (RAA), può
rivolgere all'autorità che ha il potere di nomina
(AIPN) o, rispettivamente, all'autorità abilitata a
concludere i contratti di assunzione (AACC) un
reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello
statuto.
Le persone cui si applica lo statuto non sono
unicamente i suindicati funzionari e agenti in
servizio, ma anche altre categorie di persone come i
funzionari in prova non ancora nominati in ruolo, gli
ex funzionari e agenti, i loro aventi diritto in caso
di decesso, i candidati ad un concorso
7.
5.2. Destinatario:
In modo esplicito o implicito, il destinatario del
reclamo è l'AIPN 8. Pertanto la nota con cui è
presentato il reclamo deve essere considerata come
una nota all'attenzione dell'AIPN. Il potere
accordato all'AIPN dall'articolo 90, paragrafo 2
dello statuto è esercitato dalle persone indicate
nella decisione della Commissione del 28 aprile 2004
(Informazioni amministrative n. 31 del 5 maggio
2004), modificata da ultimo dalla decisione della
Commissione del 7 luglio 2004 (C(2004)
2286/3).
5.3. Dove presentarlo:
Il reclamo deve essere presentato all'unità Ricorsi
(DG ADMIN.B.2), per via elettronica, di preferenza in
formato pdf, all’indirizzo ADMIN MAIL B2 o essere
recapitata all’indirizzo SC11 4/57 (dalle 9h alle 12h
e dalle 14h alle 17h).
5.4. Termine di presentazione:
Il reclamo deve essere presentato entro un termine di
tre mesi. Questo termine decorre:
- dal giorno della pubblicazione dell'atto se si
tratta di una misura di carattere generale;
- dal giorno della notifica della decisione al
destinatario, e comunque al più tardi dal giorno in
cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta
di una misura di carattere individuale; tuttavia, se
un atto di carattere individuale è di natura tale da
arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal
destinatario, nei riguardi di detta persona il
termine decorre dal giorno in cui essa ne prende
conoscenza e, comunque, al più tardi dal giorno della
pubblicazione;
- dalla data di scadenza del termine di risposta, se
il reclamo si riferisce ad una decisione implicita di
rigetto di una domanda.
Questi termini sono ufficiali e vincolanti, le parti
non li possono modificare. Il fatto che in una
risposta l'autorità competente entri nel merito di un
reclamo tardivo, e pertanto irricevibile, non ha come
effetto di derogare ai termini e di ricostituire un
diritto al ricorso già scaduto.
Il timbro di registrazione dell'unità Ricorsi fa fede
per quanto riguarda la data di presentazione del
reclamo, da utilizzare per la decorrenza dei termini.
Non sono presi in considerazione i tempi di inoltro,
tramite posta ordinaria o posta interna. Per i
reclami presentati per via elettronica, fungerà da
data di registrazione la data dell’invio o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data, se si
tratta di un giorno festivo
9.
Gli atti dell'amministrazione che non contengono
alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente
sono meri atti di conferma e non possono quindi
istituire nuovi termini di decorrenza per il
destinatario dell'atto precedente.
5.5. Forma e contenuto:
Come la domanda, il reclamo si distingue non per la
forma ma per il contenuto.
Il reclamo deve obbligatoriamente contenere gli
elementi necessari per identificare l'interessato,
l'atto impugnato e il suo oggetto nonché le
motivazioni su cui esso è basato, il luogo, la data e
la firma. Esso reca in allegato tutti i documenti che
consentono una buona comprensione del problema
oggetto della richiesta.
Al fine di facilitare la procedura, per presentare
una domanda l'interessato deve compilare un
formulario (cfr. in appresso).
- CON RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE
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6.1. Trattamento del reclamo:
I reclami, debitamente registrati, sono presi in
esame e trattati dall'unità Ricorsi ai fini
dell'adozione di una risposta da parte dell'AIPN.
Detta unità trasmette all'interessato un avviso di
ricevimento del reclamo, per quanto possibile tramite
posta elettronica. L’avviso contiene informazioni
quali il numero della domanda, la data di
registrazione e il nome del funzionario dell’unità
incaricato di istruire il fascicolo.
Nel contempo, l'unità in questione raccoglie tutte le
informazioni utili per l'istruzione del fascicolo
presso i servizi che hanno adottato la decisione
contestata o che sono da essa interessati.
I reclami relativi al regime comune di assicurazione
malattia sono sottoposti per parere anche al comitato
di gestione dell'assicurazione malattia.
L'unità Ricorsi può, in linea di massima e in
funzione delle necessità, organizzare una riunione
interservizi cui sono invitati il reclamante, i
servizi responsabili della decisione contestata, il
mediatore nonché rappresentanti del personale
designati dal Comitato centrale del personale. In
questa riunione, il reclamante può presentare la
propria versione dei fatti e le argomentazioni
esposte nel reclamo. Egli può farsi accompagnare da
una persona di sua scelta o da un consulente. La
riunione non è un'istanza arbitrale o decisionale ed
è intesa unicamente a consentire a tutte le parti
interessate di esprimersi.
A seguito della suindicata riunione o non appena il
fascicolo è sufficientemente istruito, viene
elaborato un progetto di risposta. Tale progetto,
previo parere del Servizio giuridico, è trasmesso per
decisione all’AIPN competente. I rappresentanti del
personale incaricati di partecipare alle riunioni
interservizi sono informati del seguito (positivo o
negativo) riservato ai reclami.
6.2. Decisione e termini:
L'AIPN dispone di un termine di quattro mesi, a
decorrere dal giorno di presentazione del reclamo,
per la risposta. Alla scadenza di tale termine,
l'assenza di risposta va considerata come decisione
implicita di rigetto. Contro la decisione, implicita
o esplicita, di rigetto del reclamo l'interessato può
presentare un ricorso al Tribunale di primo grado
delle Comunità europee, entro un termine di tre mesi
a decorrere dal giorno di notifica della risposta al
reclamo o del rigetto implicito.
Quando una decisione esplicita di rigetto di un
reclamo interviene dopo la decisione implicita di
rigetto, ma entro il termine di tre mesi utile per la
presentazione di un ricorso (senza che vi sia
ricorso), essa riapre un termine di tre mesi per la
presentazione di un ricorso presso il Tribunale di
primo grado.
La risposta al reclamo è trasmessa all'interessato o
all'assistente/capo unità per le risorse umane della
sua direzione generale o del suo servizio, oppure,
per i funzionari/agenti assegnati a paesi fuori
dell'Unione, al capo delegazione, dietro firma di una
ricevuta. Inoltre l'interessato, o il suo consulente,
può essere informato per posta elettronica dell'invio
per via gerarchica della risposta al suo reclamo.
DOMANDA DI ASSISTENZA
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L’unità Ricorsi è anche incaricata di istruire le
procedure relative alle domande di assistenza ai
sensi dell’articolo 24 dello statuto
10. Le modalità da
seguire per la presentazione di tali domande
corrispondono esattamente alle modalità da seguire
per la presentazione di una domanda ai sensi
dell’articolo 90 o un reclamo.
Per quanto riguarda i casi più specifici di
“mobbing”, la Commissione ha integrato le procedure
formali già esistenti con procedure informali
destinate ad evitare che il clima di lavoro si
deteriori e a tentare di comporre fino dall’inizio in
via amichevole situazioni conflittuali (cfr.
Comunicazione sulla politica in materia di “mobbing”
alla Commissione europea11 e
Informazioni
amministrative n. 23/2004 del 6 aprile 2004).
OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 45/2001 SULLA
TUTELA DEI DATI PERSONALI
12
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Ai sensi degli articoli 11 e 12 ("Informazione degli
interessati") del regolamento (CE) n. 45/2001,
l’unità Ricorsi fornisce all’interessato informazioni
sul trattamento dei dati e in particolare l’identità
del responsabile del trattamento Ai sensi degli
articoli da 13 a 19 ("Diritti dell’interessato"),
l’interessato ha diritto di ottenere, su domanda
indirizzata al responsabile del trattamento,
l’accesso ai dati che lo riguardano.
________________________
Footnotes
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1 Le presenti
informazioni sostituiscono quelle pubblicate nelle
“Informazioni amministrative”
n. 83-2001 del
20.09.2001.
2 Gli agenti
locali - quando le regolamentazioni che fissano le
loro condizioni di impiego lo prevedono - possono
rivolgere all'autorità competente una domanda alle
stesse condizioni dei funzionari. Tuttavia le
controversie di natura giuridica fra questi e
l'istituzione non devono essere sottoposte al
Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia
delle Comunità europee, ma alla giurisdizione
competente in virtù della legislazione in vigore nel
luogo in cui l'agente esercita le sue funzioni (art.
122 del RAA).
3 L’AACC per le
persone che rientrano nel Regime applicabile agli
altri agenti.
4 Articolo 3,
paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71
del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le
norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini (GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1).
5 Nonché degli
articoli 46, 73, 117 e 124 del Regime applicabile
agli altri agenti per quanto riguarda gli agenti
temporanei, gli agenti ausiliari e a contratto ed i
consiglieri speciali.
6 Nel caso di
una decisione adottata da una commissione
giudicatrice di concorso e di una decisione
riguardante il Rapporto d’evoluzione della carriera
(REC), si può adire direttamente il Tribunale di
primo grado.
7 Gli agenti
locali - quando le regolamentazioni che fissano le
loro condizioni di impiego lo prevedono - possono
rivolgere all'autorità competente una domanda alle
stesse condizioni dei funzionari. Tuttavia le
controversie di natura giuridica fra questi e
l'istituzione non devono essere sottoposte al
Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia
delle Comunità europee, ma alla giurisdizione
competente in virtù della legislazione in vigore nel
luogo in cui l'agente esercita le sue funzioni (art.
122 del RAA).
8 Cfr. nota 3.
9 Cfr. nota 4.
10 Dovere di
assistenza della Commissione nei confronti del
personale.
11 Procedura
scritta E/1820/2003 –
C(2003) 3644 – adottata il 22 ottobre
2003.
12 Regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati (GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |