>> de | en | fr | it  N° 16-2005 / 11.03.2005
 

REGIME COMUNE DI ASSICURAZIONE MALATTIA

COMUNICATO DELL’UFFICIO CENTRALE

Rimborso delle prestazioni di assistenza ai malati.

La presente pubblicazione è intesa a precisare le regole applicate dagli uffici liquidatori in materia di concessione dell’autorizzazione preventiva per l’assistenza ai malati nonché le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Prestazioni di assistenza ai malati:

Si tratta essenzialmente di cure infermieristiche prestate al domicilio del malato durante un certo numero di ore o anche durante il giorno/la notte interi.

Queste cure possono includere prestazioni da personale paramedico (iniezioni, bendaggi ecc.) in funzione delle competenze di chi fornisce il servizio.

Domanda di autorizzazione preventiva:

La prescrizione medica, che accompagna obbligatoriamente la domanda di autorizzazione preventiva (DAP), deve riportare:

  • la diagnosi relativa all’affezione ed allo stato del paziente. Il medico di fiducia può, se lo ritiene necessario, chiedere al medico curante di completare un questionario;
     
  • il numero di ore di assistenza per giorno e/o notte;
     
  • la durata complessivamente prevista.

Condizioni da soddisfare:
 

  • Il personale per l’assistenza ai malati deve essere legalmente autorizzato ad esercitare tale professione.

    Nei paesi in cui detta professione non è regolamentata e/o se è impossibile trovare personale per l’assistenza ufficialmente riconosciuto, il medico curante dovrà indicare nella sua prescrizione il nome della persona che effettua le prestazioni e precisare che tale persona ha le competenze necessarie per assicurare l’assistenza. Potrà inoltre essere richiesto un diploma di abilitazione all’assistenza dei malati.
     
  • Le fatture devono essere conformi alla regolamentazione del paese in cui sono state emesse.

    Se il personale di assistenza ai malati non dipende da un organismo ufficiale (ad es. la Croce rossa) o non esercita nel quadro delle libere professioni ufficiali, deve essere dichiarato (ad es. contratto di lavoro nella debita forma e/o contratto di assicurazione per l’attività della persona che presta l’assistenza) e la prova di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Ufficio liquidatore.

    Le persone che già beneficiano di una autorizzazione per persone che prestano tale assistenza, devono trasmettere la prova di detta dichiarazione al rispettivo Ufficio liquidatore entro il 1º luglio 2005.

    In nessun caso il RCAM può accettare di rimborsare gli onorari di un lavoratore non dichiarato.

    In assenza della necessaria documentazione, le prestazioni corrispondenti non potranno più essere rimborsate.
     

Rimborso:

Le spese sono rimborsate nella misura dell’80% con massimali forfettari (indipendentemente dal numero di ore prestate che deve corrispondere a quello indicato nella domanda di autorizzazione preventiva) che non variano in caso di rimborso a concorrenza del 100% e indipendentemente dal numero di persone che presta l’assistenza.

La regolamentazione in vigore prevede tre tipi di assistenza per i malati a domicilio:

  • Assistenza a seguito di un ricovero ospedaliero, che può avere una durata massima di 45 giorni e può essere prorogata una volta dello stesso periodo. Il massimale è di 59,87 € per 12 ore e di 74,37 € per 24 ore (*);
     
  • Assistenza per un periodo massimo di 90 giorni. Il massimale è di 59,87 € per 24 ore (*);
     
  • Assistenza per un periodo non superiore ai 12 mesi che può essere rinnovato. Il massimale è così calcolato: trattamento di base di un funzionario di grado C*2/1 (attualmente 2 441,45 €) da cui è dedotto il 10% dello stipendio o della pensione di base dell’affiliato(a). Le fatture devono essere presentate mese per mese.

    (*) Senza coefficiente d’uguaglianza

 

top

   Autore: PMO 3