REGIME COMUNE DI ASSICURAZIONE MALATTIA
COMUNICATO DELL’UFFICIO CENTRALE
Rimborso delle prestazioni di assistenza ai malati.
La presente pubblicazione è intesa a precisare le regole applicate
dagli uffici liquidatori in materia di concessione dell’autorizzazione
preventiva per l’assistenza ai malati nonché le condizioni che devono
essere soddisfatte per ottenere il rimborso delle spese sostenute.
Prestazioni di assistenza ai malati:
Si tratta essenzialmente di cure infermieristiche prestate al
domicilio del malato durante un certo numero di ore o anche durante il
giorno/la notte interi.
Queste cure possono includere prestazioni da personale paramedico
(iniezioni, bendaggi ecc.) in funzione delle competenze di chi fornisce il
servizio.
Domanda di autorizzazione preventiva:
La prescrizione medica, che accompagna obbligatoriamente
la domanda di autorizzazione preventiva (DAP), deve riportare:
- la diagnosi relativa all’affezione ed allo stato del paziente. Il
medico di fiducia può, se lo ritiene necessario, chiedere al medico
curante di completare un questionario;
- il numero di ore di assistenza per giorno e/o notte;
- la durata complessivamente prevista.
Condizioni da soddisfare:
- Il personale per l’assistenza ai malati deve essere legalmente
autorizzato ad esercitare tale professione.
Nei paesi in cui detta professione non è regolamentata e/o se è
impossibile trovare personale per l’assistenza ufficialmente
riconosciuto, il medico curante dovrà indicare nella sua prescrizione il
nome della persona che effettua le prestazioni e precisare che tale
persona ha le competenze necessarie per assicurare l’assistenza.
Potrà inoltre essere richiesto un diploma di abilitazione all’assistenza
dei malati.
- Le fatture devono essere conformi alla regolamentazione del paese in
cui sono state emesse.
Se il personale di assistenza ai malati non dipende da un organismo
ufficiale (ad es. la Croce rossa) o non esercita nel quadro delle libere
professioni ufficiali, deve essere dichiarato (ad es.
contratto di lavoro nella debita forma e/o contratto di assicurazione
per l’attività della persona che presta l’assistenza) e la prova di tale
dichiarazione deve essere trasmessa all’Ufficio liquidatore.
Le persone che già beneficiano di una autorizzazione per persone che
prestano tale assistenza, devono trasmettere la prova di detta
dichiarazione al rispettivo Ufficio liquidatore entro il 1º luglio
2005.
In nessun caso il RCAM può accettare di rimborsare gli onorari di un
lavoratore non dichiarato.
In assenza della necessaria documentazione, le prestazioni
corrispondenti non potranno più essere rimborsate.
Rimborso:
Le spese sono rimborsate nella misura dell’80% con massimali
forfettari (indipendentemente dal numero di ore prestate che deve
corrispondere a quello indicato nella domanda di autorizzazione
preventiva) che non variano in caso di rimborso a concorrenza del 100% e
indipendentemente dal numero di persone che presta l’assistenza.
La regolamentazione in vigore prevede tre tipi di assistenza per i malati
a domicilio:
- Assistenza a seguito di un ricovero ospedaliero, che può avere una
durata massima di 45 giorni e può essere prorogata una volta dello
stesso periodo. Il massimale è di 59,87 € per 12 ore e di 74,37 € per 24
ore (*);
- Assistenza per un periodo massimo di 90 giorni. Il massimale è di
59,87 € per 24 ore (*);
- Assistenza per un periodo non superiore ai 12 mesi che può essere
rinnovato. Il massimale è così calcolato: trattamento di base di un
funzionario di grado C*2/1 (attualmente 2 441,45 €) da cui è dedotto il
10% dello stipendio o della pensione di base dell’affiliato(a). Le
fatture devono essere presentate mese per mese.
(*) Senza coefficiente d’uguaglianza
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