>> de | en | fr | it  N° 58-2009 / 15.09.2009
 

Regime comune di assicurazione malattia

Esami di diagnosi precoce nel quadro dei programmi di medicina preventiva dell'RCAM

Possibilità di ottenere un'impegnativa per sottoporsi a esami di diagnosi precoce(1) per i beneficiari di una copertura in via primaria o complementare dell'RCAM

La presente informazione amministrativa riguarda la possibilità che gli esami di diagnosi precoce vengano pagati direttamente (impegnativa) dalla cassa malattia.

Promuovere la medicina preventiva a favore dei propri affiliati (attraverso programmi di diagnosi precoce) rientra tra i compiti del regime comune di assicurazione malattia (RCAM). La tipologia e la frequenza dei programmi sono stabilite dall'ufficio centrale, su proposta del Consiglio medico e previo parere del Comitato di gestione dell'assicurazione malattia. Per informazioni è possibile consultare il sito:http://www.cc.cec/pers_admin/sick_insur/prevention/index_fr.html

Chi desideri sottoporsi a esami di diagnosi precoce e dipende dagli uffici di Bruxelles, Lussemburgo e dall'antenna del Consiglio deve contattare il numero +32 22953866, mentre coloro che dipendono dall'ufficio di liquidazione d'Ispra devono contattare il numero +39 0332789382. Dopo aver accertato che l'affiliato soddisfi i requisiti previsti e che la frequenza dell'esame sia conforme, viene rilasciata l'autorizzazione a praticare gli esami presso un centro riconosciuto. La lista dei centri riconosciuti è disponibile sul sito:http://www.cc.cec/pers_admin/sick_insur/prevention/detection_fr.html

Tuttavia, in attesa della conclusione dei contratti quadro per una nuova procedura di licitazione, l'ufficio di liquidazione, ove il beneficiario non abbia più a disposizione un centro riconosciuto nella regione di residenza o nella sede di servizio, può autorizzare che gli esami di diagnosi precoce siano effettuati presso centri medici o ospedali ubicati nella sede di servizio o nel luogo di residenza.

In questo caso l'impegnativa di pagamento diretto può essere concessa a condizione che:

  • il beneficiario abbia diritto alle prestazioni mediche in funzione della periodicità e
  • scelga di sottoporsi a tutti gli esami che possono essere rimborsati a titolo della medicina preventiva presso un centro o ospedale unico.

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Footnotes
 
(1) Articolo 20, paragrafo 6, terzo comma, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia per i funzionari delle Comunità europee.

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   Author: PMO