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15.02.1999
Spécial
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
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PARTE II: TRASFERIMENTO DEL VALORE FORFETTARIO DI RISCATTO DEI DIRITTI A PENSIONE DA E VERSO L'A.B.V. (ARBEITSGEMEINSCHAFT BERUFSSTÄNDISCHER VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN e.V.)


1. Trasferimento del valore forfettario di riscatto dei diritti a pensione maturati presso l'A.B.V. verso il regime di pensione comunitari in applicazione dell'articolo 11 paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto.

Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2 a, c e d del regime applicabile agli altri agenti (R.A.A.), che hanno maturato diritti a pensione presso l'A.B.V., che il trasferimento del valore forfettario di riscatto di tali diritti a pensione verso il regime di pensione comunitario è ora possibile.

I funzionari e gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2 a, c e d del. R.A.A. che entrano in servizio presso le Comunità e che hanno maturato diritti a pensione presso l'A.B.V. possono chiedere, per iscritto, il trasferimento del valore forfettario di riscatto di tali diritti a pensione verso il regime di pensione comunitario all'istituzione da cui dipendono. Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11.2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n. 789 del 16.04.1993, la domanda deve essere presentata per iscritto, mediante il modulo allegato alla presente pubblicazione (allegato 1), all'Istituzione comunitaria da cui dipendono :

  1. Per i funzionari :

    Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della nomina in ruolo o del reinserimento dopo un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. l'articolo 11.3 dell'allegato VIII dello Statuto).

  2. Per gli agenti temporanei :

    Al più tardi, entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale l'agente temporaneo soddisfa le condizioni statutarie previste per aver diritto alla pensione comunitaria di anzianità (cfr. l'articolo 77 dello Statuto).

La domanda deve essere registrata presso l'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non saranno prese in considerazione, ad eccezione dei casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto ad una situazione eccezionale le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato/a.

2. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime di pensione comunitario verso il regime di pensione dell'A.B.V. (Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V.) in applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 dell'

Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2 a, c e d del regime applicabile agli altri agenti (R.A.A.), che cessano dalle loro funzioni presso le Comunità e che hanno maturato diritti a pensione presso il regime comunitario, che il trasferimento di tali diritti a pensione verso il regime pensionistico dell'A.B.V. di cui diventano affiliati è possibile.

In base all'accordo concluso con l'A.B.V. in materia di trasferimento di diritti a pensione la domanda deve essere presentata, per iscritto, entro sei mesi a decorrere dalla cessazione del servizio presso le Comunità europee.

Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non saranno prese in considerazione, ad eccezione dei casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto ad una situazione eccezionale le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato/a.

3. Misure transitorie

A.Per:

  • i funzionari delle Comunità europee
  • gli agenti temporanei delle Comunità europee che soddisfano le condizioni statutarie per aver diritto alla pensione comunitaria di anzianità (cfr. l'articolo 77 dello Statuto)
    che sono quindi già in servizio presso un'Istituzione comunitaria al momento della presente pubblicazione
  • i dipendenti già affiliati all'A.B.V. al momento della presente pubblicazione
    o

  • per i funzionari e gli agenti temporanei delle Comunità europee e per gli affiliati all'A.B.V. già ammessi ad una pensione al momento della presente pubblicazione

    CHE NON HANNO POTUTO ESERCITARE PRECEDENTEMENTE IL PROPRIO DIRITTO AL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE PER MANCANZA DI UN ACCORDO CON IL REGIME DI PENSIONE INTERESSATO,

    la domanda deve essere presentata, per iscritto, all'amministrazione comunitaria

    ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE.

    B. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2 a, c e d del R.A.A. già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che non soddisfano ancora le condizioni statutarie previste per avere diritto a una pensione comunitaria di anzianità (cfr. l'articolo 77 dello Statuto)

    DEVONO PRESENTARE LA PROPRIA DOMANDA ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA ALLA QUALE ESSI SODDISFANO LE CONDIZIONI STATUTARIE PREVISTE PER AVER DIRITTO A UNA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITÀ'

    C. La domanda deve essere registrata presso l'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non saranno prese in considerazione, ad eccezione dei casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto ad una situazione eccezionale le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato/a.

    D. In caso di decesso dei funzionari e agenti, avvenuto prima della data della presente pubblicazione o nei sei mesi successivi ad essa, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.

    4. Osservazioni generali

    Trasferimento in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto

    A. La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo di trasferire i diritti alla pensione. La decisione definitiva viene presa dall'interessato/a solo dopo che quest'ultimo/a ha ricevuto dall'amministrazione la proposta di bonifico delle annualità pensionabili a cui può dare diritto il trasferimento.

    B. All'atto della presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione, gli interessati sono pregati di tener presente quanto segue:

    1. Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano il tasso minimo di pensione comunitaria al 70 % dell'ultimo stipendio base, ragione per cui un eventuale trasferimento non può avere come conseguenza di elevare il tasso della pensione oltre tale massimale.

    2. Dal momento che ai vedovi/alle vedove e agli orfani viene garantito un tasso minimo di pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione potrebbe non essere conveniente, pertanto, queste categorie di persone sono invitate a contattare l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione in merito al trasferimento dei diritti a pensione.

    3. Il bonifico delle annualità comunitarie derivanti dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione per il calcolo dei dieci anni di servizio effettivi necessari alla concessione del diritto alla pensione comunitaria (articolo 77 dello Statuto).

    4. Solo i diritti a pensione maturati precedentemente all'entrata in servizio presso le Comunità europee possono essere oggetto di un trasferimento come anche quelli eventualmente maturati durante i periodi di aspettativa per motivi personali o di comando.

    5. In caso di più persone aventi diritto, la domanda è ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto.

    6. Il ritiro della domanda non è più consentito dopo l'accettazione per iscritto, da parte dell'interessato/a, della proposta dell'amministrazione delle Comunità in merito al bonifico delle annualità pensionabili.

    7. Se l'interessato/a ha ottenuto dall'A.B.V. prestazioni in natura o in denaro (per esempio : cure, trattamenti riabilitativi, ecc.), deve rimborsare il loro controvalore all'atto del trasferimento altrimenti tale controvalore sarà dedotto.

    8. Il trasferimento comporta l'estinzione di tutti i diritti maturati presso l'A.B.V. relativi alle annualità pensionabili maturate fino all'entrata in servizio presso le Comunità europee. Eventuali diritti relativi a periodi pensionabili successivi all'entrata in servizio presso le Comunità (per esempio : pagamento di contributi volontari, congedo parentale, ecc.) restano immutati.

    9. Il trasferimento del valore forfettario di riscatto è possibile anche quando si percepisce già una pensione dall'A.B.V.. In tal caso, il trasferimento comporta la revoca retroattiva della decisione di concessione della pensione adottata dall'ente pensionistico e l'obbligo di rimborsare tutte le prestazioni percepite dall'inizio della pensione.

    C. Gli interessati, prima di optare definitivamente per il trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta dell'amministrazione) dovranno riflettere su quanto segue:

    il trasferimento comporta la perdita dei diritti a pensione maturati a titolo dei periodi trasferiti e che avrebbero potuto essere concessi dal regime di pensione dell'A.B.V..

    Trasferimento in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 dell'allegato VIII dello Statuto.

    Il trasferimento del valore attuariale comporta l'estinzione retroattiva dei diritti a pensione presso la Comunità. Le prestazioni pensionistiche eventualmente già percepite devono essere rimborsate all'amministrazione comunitaria. Tale disposizione non si applica, tuttavia, alle pensioni di invalidità temporanea quando il funzionario è stato in seguito reinserito in servizio.

    DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE


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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 20/02/99 19:15:41, dernière modification le 21/02/99 21:34:18