Informations Administratives 15.02.1999 | Spécial INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES |
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1. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime di pensione della banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo verso il regime di pensione comunitario in applicazione dell'articolo 11 paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Sta Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del R.A.A. (Regime Applicabile agli altri agenti) che hanno maturato diritti a pensione presso il regime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime comunitario è ormai possibile.In base alle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n° 789 del 16.04.1993, la domanda deve essere presentata, per iscritto, servendosi del modulo allegato alla presente pubblicazione (allegato 1), all'istituzione comunitaria alla quale appartengono :
2. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime di pensione comunitario verso il regime di pensione della Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo in applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 dell'allegato VIII dello Statut Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del R.A.A. (Regime Applicabile agli altri agenti), che cessano dalle loro funzioni presso le Comunità europee e che hanno maturato diritti a pensione presso il regime comunitario, che il trasferimento di tali diritti a pensione verso il regime di pensione della B.E.R.S. dalla quale sono stati assunti è possibile.In base alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11.1 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n.789 del 16.04.1993, la domanda deve essere presentata per iscritto entro un termine massimo di sei mesi dalla data di assunzione presso la B.E.R.S. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non saranno prese in considerazione, ad eccezione dei casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto ad una situazione eccezionale le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato/a. 3. Misure transitorie A. Per :
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