Informations Administratives 27.01.1999 | Spécial COMMISSION BRUXELLES + Bureaux dans l'Union |
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adottata dall'assemblea generale dei funzionari in data 19 gennaio 1999 L'assemblea generale dei funzionari e altri agenti della Commissione delle comunità europee rappresentati presso la sezione locale di Bruxelles,
adotta le disposizioni seguenti: Articolo 2È costituito un Ufficio elettorale composto da un presidente, almeno tre vicepresidenti, un segretario e degli assessori. Il presidente e i vicepresidenti sono designati dall'assemblea generale del personale facente capo al Comitato del personale di Bruxelles. Il segretario e gli assessori sono designati dal direttore generale del personale e dell'amministrazione. I membri dell'Ufficio elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle elezioni del Comitato del personale per le quali l'Ufficio stesso è costituito. La candidatura alle elezioni di un funzionario designato quale assessore comporta automaticamente la sua dimissione da tale incarico. I depositari delle liste hanno il diritto di designare degli osservatori. Articolo 3La lista elettorale deve essere pubblicata almeno tre settimane prima della data della consultazione. Articolo 4I reclami relativi a tale lista devono essere presentati per iscritto al Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione entro otto giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa. Le decisioni del Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione in merito ai suddetti reclami devono essere comunicate agli interessati, per iscritto, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. La decisione di rigetto di un reclamo ritenuto non fondato deve essere motivata. La decisione che accoglie un reclamo ritenuto giustificato deve essere pubblicata con le stesse modalità della pubblicazione della lista elettorale. Tale pubblicazione deve avvenire almeno un giorno prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5, secondo comma. Articolo 5Ventisette giorni lavorativi prima della consultazione l'Ufficio elettorale pubblica un bando elettorale che specifica:
Le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto al presidente dell'Ufficio elettorale entro e non oltre il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del bando elettorale. Le proposte di candidatura sono presentate sotto forma di liste comprendenti al massimo ciascuna 27 coppie di candidati titolari e supplenti. Un candidato non può figurare in più di una lista. Ogni proposta deve recare la firma del candidato titolare e del candidato supplente. In caso di una sola firma, dovrà essere allegata alla proposta una dichiarazione dell'altro candidato di accettazione della candidatura. Per la presentazione di una lista di candidature è sufficiente la firma del candidato capolista. Le organizzazioni sindacali e professionali possono presentare liste di candidati. In tal caso, queste organizzazioni dovranno fornire la prova all'Ufficio elettorale, al più tardi all'atto della verifica delle candidature, dell'accettazione da parte degli interessati della propria candidatura. La irricevibilità di una proposta di candidatura non compromette la validità delle altre proposte di candidatura presentate nella stessa lista. In ogni lista i nominativi figurano secondo un ordine scelto dall'organizzazione sindacale o professionale interessata. Le candidature di agenti non funzionari sono ricevibili solo quando si tratta di titolari di contratti di durata superiore ad un anno o di durata indeterminata, nonché di titolari di un contratto di durata inferiore a un anno qualora siano in servizio da almeno sei mesi. Articolo 7L'Ufficio elettorale verifica le candidature proposte e ricusa quelle non corrispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5, secondo comma, e dall'articolo 6. Le candidature accolte dall'Ufficio elettorale non possono più essere ritirate dai candidati. Articolo 8Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 27, o qualora le proposte presentate non garantiscano la rappresentanza delle categorie e dei quadri o degli agenti a contratto, il presidente ne informa gli elettori e concede loro un termine supplementare di almeno un giorno lavorativo. Articolo 9L'elenco delle candidature valide deve essere pubblicato almeno tre giorni lavorativi prima della consultazione. L'ordine dei nomi in ciascuna lista deve corrispondere all'ordine nel quale i nomi figurano sulla rispettiva lista presentata dall'organizzazione sindacale o professionale. Le liste delle candidature devono indicare la categoria o il quadro dei candidati, e la categoria degli "altri agenti". Articolo 10Modalità della votazione. Pena la nullità del voto l'elettore deve esprimere il suo voto nel modo seguente:
Articolo 14Operazioni di voto La data dell'elezione è fissata dall'assemblea generale.
Le urne vengono chiuse e sigillate dal presidente dell'Ufficio elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Articolo 16Spoglio dei voti All'ora stabilita per la chiusura della votazione, le urne vengono portate nel locale predisposto e aperte dal Presidente alla presenza dei membri dell'Ufficio elettorale. Lo spoglio dei voti è effettuato dai membri dell'Ufficio elettorale ed è pubblico. Articolo 17Le elezioni sono dichiarate valide se hanno votato almeno 2/3 degli elettori iscritti. In mancanza di tale numero legale, l'Ufficio elettorale provvede a riconvocare senza indugio gli elettori per una seconda votazione. Articolo 18L'Ufficio elettorale decide, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto. Articolo 19I risultati delle elezioni sono immediatamente pubblicati dall'Ufficio elettorale e comunicati alla Commissione delle Comunità europee. Articolo 21Il presidente e i membri dell'Ufficio elettorale redigono e firmano il processo verbale relativo all'espletamento della procedura elettorale e ai risultati delle elezioni immediatamente dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle contestazioni. L'Ufficio elettorale trasmette al più presto all'Istituzione una copia del verbale delle elezioni nonché l'elenco dei membri del Comitato del personale. L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è portato a conoscenza del personale dell'Istituzione mediante affissione nei vari edifici della Commissione. Articolo 22L'Ufficio elettorale è incaricato dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 23Designazione dei membri del Comitato centrale In occasione della sua riunione costituitiva, il Comitato designa fra i suoi membri, alla maggioranza di due terzi dei medesimi: 19 membri titolari e 19 membri supplenti al Comitato centrale del personale. | |
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Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration Unité ateliers de reproduction |