Informations Administratives
20.10.1999
Spécial
COMMISSION, BRUXELLES+ Bureaux dans l'Union
Sommaire  

PROCEDURA PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DEL PERSONALE


adottata dall'assemblea generale dei funzionari in data 19 gennaio 1999

L'assemblea generale dei funzionari e altri agenti della Commissione delle comunità europee rappresentati presso la sezione locale di Bruxelles,
    - visto l'allegato II, articolo 1, dello Statuto dei funzionari, a norma del quale i membri titolari e gli eventuali membri supplenti del Comitato del personale sono eletti alle condizioni stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'Istituzione,

    - vista la regolamentazione relativa all'istituzione di un Comitato del personale adottata dalla Commissione in data 9 aprile 1968 e modificata da ultimo il 27 aprile 1988,

adotta le disposizioni seguenti:

Articolo 1

La procedura seguente, stabilita per l'elezione dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato del personale, resterà in vigore per ogni successiva elezione, salvo eventuali modifiche decise dall'assemblea generale dei funzionari.

Articolo 2

È costituito un Ufficio elettorale composto da un presidente, almeno tre vicepresidenti, un segretario e degli assessori.

Il presidente e i vicepresidenti sono designati dall'assemblea generale del personale facente capo al Comitato del personale di Bruxelles.

Il segretario e gli assessori sono designati dal direttore generale del personale e dell'amministrazione.

I membri dell'Ufficio elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle elezioni del Comitato del personale per le quali l'Ufficio stesso è costituito. La candidatura alle elezioni di un funzionario designato quale assessore comporta automaticamente la sua dimissione da tale incarico.

I depositari delle liste hanno il diritto di designare degli osservatori.

Articolo 3

La lista elettorale deve essere pubblicata almeno tre settimane prima della data della consultazione.

Articolo 4

I reclami relativi a tale lista devono essere presentati per iscritto al Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione entro otto giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa.

Le decisioni del Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione in merito ai suddetti reclami devono essere comunicate agli interessati, per iscritto, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. La decisione di rigetto di un reclamo ritenuto non fondato deve essere motivata.

La decisione che accoglie un reclamo ritenuto giustificato deve essere pubblicata con le stesse modalità della pubblicazione della lista elettorale. Tale pubblicazione deve avvenire almeno un giorno prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5, secondo comma.

Articolo 5

Ventisette giorni lavorativi prima della consultazione l'Ufficio elettorale pubblica un bando elettorale che specifica:
    - luogo, date e orari della consultazione
    - i locali nei quali si svolgeranno le operazioni di voto
    - invita a presentare proposte di candidatura e indica le modalità di presentazione di tali proposte.

Le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto al presidente dell'Ufficio elettorale entro e non oltre il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del bando elettorale.

Articolo 6

I seggi da assegnare sono 27.

Le proposte di candidatura sono presentate sotto forma di liste comprendenti al massimo ciascuna 27 coppie di candidati titolari e supplenti.

Un candidato non può figurare in più di una lista.

Ogni proposta deve recare la firma del candidato titolare e del candidato supplente. In caso di una sola firma, dovrà essere allegata alla proposta una dichiarazione dell'altro candidato di accettazione della candidatura.

Per la presentazione di una lista di candidature è sufficiente la firma del candidato capolista.

Le organizzazioni sindacali e professionali possono presentare liste di candidati. In tal caso, queste organizzazioni dovranno fornire la prova all'Ufficio elettorale, al più tardi all'atto della verifica delle candidature, dell'accettazione da parte degli interessati della propria candidatura. La irricevibilità di una proposta di candidatura non compromette la validità delle altre proposte di candidatura presentate nella stessa lista.

In ogni lista i nominativi figurano secondo un ordine scelto dall'organizzazione sindacale o professionale interessata.

Le candidature di agenti non funzionari sono ricevibili solo quando si tratta di titolari di contratti di durata superiore ad un anno o di durata indeterminata, nonché di titolari di un contratto di durata inferiore a un anno qualora siano in servizio da almeno sei mesi.

Articolo 7

L'Ufficio elettorale verifica le candidature proposte e ricusa quelle non corrispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5, secondo comma, e dall'articolo 6.

Le candidature accolte dall'Ufficio elettorale non possono più essere ritirate dai candidati.

Articolo 8

Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 27, o qualora le proposte presentate non garantiscano la rappresentanza delle categorie e dei quadri o degli agenti a contratto, il presidente ne informa gli elettori e concede loro un termine supplementare di almeno un giorno lavorativo.

Articolo 9

L'elenco delle candidature valide deve essere pubblicato almeno tre giorni lavorativi prima della consultazione.

L'ordine dei nomi in ciascuna lista deve corrispondere all'ordine nel quale i nomi figurano sulla rispettiva lista presentata dall'organizzazione sindacale o professionale.

Le liste delle candidature devono indicare la categoria o il quadro dei candidati, e la categoria degli "altri agenti".

Articolo 10

Modalità della votazione. Pena la nullità del voto l'elettore deve esprimere il suo voto nel modo seguente:
  1. può votare per una lista. In tal caso deve apporre una croce nella casella posta sotto il numero e la sigla della lista prescelta (voto di lista);

  2. oppure può votare per un massimo di 27 candidati a membri titolari e supplenti scegliendoli tra una o più liste. In tal caso deve tracciare una croce nelle caselle poste a fianco dei nomi dei candidati scelti fino a un massimo di 27 (voto preferenziale);

  3. un voto espresso con una croce "di lista" e varie croci "preferenziali" nella medesima lista va considerato unicamente come voto "preferenziale".
Pena la nullità del voto, l'elettore deve astenersi dall'apporre sulla scheda qualsiasi altro segno o scritta, firma o cancellatura.

Articolo 11

  1. La ripartizione dei seggi fra i voti "di lista" e i voti "misti" viene effettuata proporzionalmente al numero delle schede che hanno espresso

      -un voto "di lista"
      -un voto "misto".

  2. La ripartizione dei seggi "di lista" fra le diverse liste viene effettuata proporzionalmente ai voti "di lista" espressi per ciascuna di esse.

    Per ciascuna lista, i seggi "di lista" sono attribuiti seguendo l'ordine in cui dei candidati sono iscritti nella lista stessa, fino ad esaurimento del numero dei seggi "di lista" assegnati alla medesima.

  3. La ripartizione dei seggi "misti" è effettuata proporzionalmente al totale dei voti espressi per i candidati di ciascuna lista.

    Per ciascuna lista, i seggi "misti" sono attribuiti ai candidati non eletti con voti "di lista" che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 12

  1. In tal modo viene compilata una graduatoria provvisoria degli eletti di ciascuna lista. Se fra questi ultimi non figura alcun rappresentante di una categoria, di un quadro o degli "altri agenti", il candidato della categoria, del quadro e degli "altri agenti" da rappresentare che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza prende il posto dell'ultimo classificato della graduatoria provvisoria degli eletti della lista nella quale si è presentato.

  2. Tuttavia, se l'ultimo classificato della graduatoria provvisoria degli eletti è l'unico rappresentante della propria categoria o del proprio quadro o degli "altri agenti", sarà automaticamente il penultimo classificato della graduatoria provvisoria a dover cedere il proprio posto, e così di seguito.


Articolo 13

In caso di parità di voti si procede all'elezione mediante sorteggio.

Articolo 14

Operazioni di voto

La data dell'elezione è fissata dall'assemblea generale.

  1. Gli elettori potranno votare nelle sedi (elettorali) designate nel bando elettorale durante tre giorni lavorativi.

  2. Gli elettori la cui sede di servizio non è Bruxelles e che rientrano nella competenza del Comitato del personale di Bruxelles, nonché gli elettori la cui sede di servizio è Bruxelles ma che sono assenti giustificati il giorno delle elezioni, possono votare per corrispondenza. L'Ufficio elettorale stabilisce le modalità del voto per corrispondenza; queste modalità saranno indicate nel bando elettorale.

  3. Nel caso di voto per corrispondenza, la scheda elettorale deve pervenire in doppia busta al Presidente dell'Ufficio elettorale, Bruxelles, 200 rue de la Loi, prima della chiusura della votazione; la busta esterna deve recare a tergo il nome dell'elettore e la sua firma.

  4. Se al termine dei tre giorni di votazione non è stato raggiunto il numero legale, le elezioni sono prolungate d'ufficio di dieci giorni lavorativi. Durante questo periodo resteranno aperte tre sedi elettorali fisse e una itinerante.


Articolo 15

Il nome di ciascun elettore viene spuntato su presentazione di un documento d'identità all'atto del deposito della scheda elettorale o dopo il controllo della doppia busta utilizzata per il voto per corrispondenza.

Le urne vengono chiuse e sigillate dal presidente dell'Ufficio elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 16

Spoglio dei voti

All'ora stabilita per la chiusura della votazione, le urne vengono portate nel locale predisposto e aperte dal Presidente alla presenza dei membri dell'Ufficio elettorale.

Lo spoglio dei voti è effettuato dai membri dell'Ufficio elettorale ed è pubblico.

Articolo 17

Le elezioni sono dichiarate valide se hanno votato almeno 2/3 degli elettori iscritti.

In mancanza di tale numero legale, l'Ufficio elettorale provvede a riconvocare senza indugio gli elettori per una seconda votazione.

Articolo 18

L'Ufficio elettorale decide, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

Articolo 19

I risultati delle elezioni sono immediatamente pubblicati dall'Ufficio elettorale e comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 20
La validità delle elezioni può essere contestata entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati. Qualsiasi contestazione deve essere presentata per iscritto all'Ufficio elettorale, che la trasmette senza indugio alla Commissione delle Comunità europee. Tale contestazione non ha effetto sospensivo in ordine alla costituzione del Comitato del personale eletto.

Articolo 21

Il presidente e i membri dell'Ufficio elettorale redigono e firmano il processo verbale relativo all'espletamento della procedura elettorale e ai risultati delle elezioni immediatamente dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle contestazioni.

L'Ufficio elettorale trasmette al più presto all'Istituzione una copia del verbale delle elezioni nonché l'elenco dei membri del Comitato del personale. L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è portato a conoscenza del personale dell'Istituzione mediante affissione nei vari edifici della Commissione.

Articolo 22

L'Ufficio elettorale è incaricato dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Designazione dei membri del Comitato centrale

In occasione della sua riunione costituitiva, il Comitato designa fra i suoi membri, alla maggioranza di due terzi dei medesimi:

19 membri titolari e 19 membri supplenti al Comitato centrale del personale.


Sommaire  
Auteur : Personnel et Administration
Editeur : Personnel et Administration
Direction C : Ateliers de reproduction

Page créée le 19/10/1999 9:49:41, dernière modification le 19/10/1999 10:22:49