Informations Administratives 27.10.1999 | N° 1087/1088 COMMISSION TOUS LIEUX D'AFFECTATION |
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Oggetto : Congedo straordinario per allattamento. VISTO l'articolo 57, secondo comma, dello statuto e l'articolo 6 dell'allegato V dello statuto, CONSIDERANDO la necessità di concedere un congedo straordinario alle donne che abbiano esaurito il congedo di maternità, previsto all'articolo 58 dello statuto, allo scopo di allattare il proprio bambino; CONSIDERANDO che è opportuno definire tale situazione allo scopo di procedere ad un'applicazione uniforme in seno all'istituzione, Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato V dello statuto può essere concesso un congedo straordinario di una durata massima di 4 settimane a decorrere dalla fine del congedo di maternità alla donna che allatta su richiesta di quest'ultima e su presentazione di un certificato medico che attesti l'allattamento. La presente direttiva interna entra in vigore il 1° novembre 1999. Fatto a Bruxelles, il 20.10.1999. Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione | |
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Direction B.2 : Fonction publique européenne - Statut et discipline Editeur : Personnel et Administration Direction C : Ateliers de reproduction |