Informations Administratives
10.08.1998
Spécial
RÉGIME COMMUN D'ASSURANCE MALADIE
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Applicazione di nuovi coefficienti di parità con decorrenza dal 1° settembre 1998

Dal 1° gennaio 1991 è prevista l'applicazione di coefficienti di parità agli importi massimi di rimborso concessi per le prestazioni liquidate in valute comunitarie diverse dal franco belga o lussemburghese. Tali coefficienti di parità sono stati istituiti allo scopo di tener conto della diversità dei costi delle cure mediche nei vari Stati membri.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della regolamentazione, i coefficienti di parità sono stati riveduti per consentire di garantire, nei limiti del possibile, la parità di trattamento fra tutti gli affiliati, indipendentemente dallo Stato membro ( questo vale anche per la Svizzera ) in cui vengono sostenute le spese mediche.

Tali nuovi coefficienti di parità verranno applicati alle prestazioni effettuate a partire dal 1° settembre 1998. Tuttavia, si segnala agli affiliati che diversi coefficienti di parità hanno subito variazioni sia al rialzo che al ribasso le quali possono, quindi, incidere sugli importi di rimborso indicati nei preventivi approvati o nelle autorizzazioni preventive accordate dagli uffici di liquidazione prima del 1° settembre 1998.

Si noterà che nella tabella allegata non figurano coefficienti di parità per alcuni tipi di prestazioni espresse in determinate valute (ad esempio, gli interventi chirurgici in Austria). Ciò è dovuto alla sporadicità dei casi che si ripercuote sui risultati statistici, rendendoli scarsamente affidabili. In mancanza di coefficienti di parità, si procede all'applicazione degli importi massimi previsti dalla regolamentazione. Tuttavia, se il tasso di rimborso ottenuto per una determinata prestazione è inferiore al 40%, si può eventualmente accordare un rimborso speciale in virtù dell'articolo 8 della regolamentazione. Qualora un simile caso dovesse verificarsi, si prega l'affiliato di mettersi immediatamente in contatto con l'ufficio di liquidazione da cui dipende.

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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
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Page créée le 24/08/98 10:10:31, dernière modification le 11/09/98 9:30:20