Informations Administratives
09.10.1998
Spécial
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
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TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

DAI REGIMI PENSIONISTICI PORTOGHESI
(regime generale e funzione pubblica)


Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del Regime applicabile agli altri agenti (RAA) che hanno acquisito diritti a pensione presso il regime generale di sicurezza sociale e il regime pensionistico della funzione pubblica, che essi hanno la possibilità di trasferire i diritti a pensione da loro maturati verso il regime comunitario.

I.I funzionari o gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del RAA che entrano al servizio delle Comunità dopo aver cessato la propria attività presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o una impresa e che hanno acquisito diritti a pensione nel regime generale di sicurezza sociale e nel regime pensionistico della funzione pubblica a titolo di tale attività, hanno la possibilità di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione da loro maturati verso il regime pensionistico comunitario presso l'Istituzione a cui appartengono.

In base alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 789 del 16 aprile 1993,

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA PER ISCRITTO

A. Per i funzionari:

ENTRO SEI MESI A DECORRERE
DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA NOMINA IN RUOLO

B. Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del RAA

AL PIÙ TARDI ENTRO SEI MESI DALLA DATA
ALLA QUALE L'AGENTE TEMPORANEO SODDISFA
ALLE CONDIZIONI STATUTARIE PREVISTE PER AVER DIRITTO
ALA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITÀ.

Le domande devono essere registrate presso l'amministrazione comunitaria prima della scadenza dei rispettivi termini. Le domande pervenute dopo la scadenza prevista non saranno prese in considerazione salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a una situazione eccezionale indipendente dalla volontà dell'interessato.

I funzionari o agenti temporanei interessati possono presentare la domanda inviando il formulario portoghese specifico allegato, debitamente compilato, datato e firmato, all'amministrazione dell'Istituzione a cui appartengono.


II Misure transitorieI

A. I funzionari già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione,
nonché gli ex funzionari delle Comunità,
che non hanno avuto in precedenza la possibilità di trasferire i diritti a pensione, per mancanza di un accordo con i regimi pensionistici interessati,

SONO TENUTI A RISPETTARE, PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, IL TERMINE DI SEI MESI A
DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA
PRESENTE COMUNICAZIONE

B. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del RAA, già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione

SONO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA
ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE,
E AL PIÙ TARDI
ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA A CUI
SODDISFANO LE CONDIZIONI STATUTARIE
PER AVERE DIRITTO A UNA
PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITÀ.

Le domande devono essere registrate presso l'amministrazione comunitaria prima della scadenza dei rispettivi termini. Le domande pervenute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a una situazione eccezionale indipendente dalla volontà dell'interessato.

C. In caso di decesso del funzionario o agente temporaneo prima della data della presente comunicazione o nei sei mesi successivi alla medesima, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.


III. Osservazioni generali

A. La presentazione della domanda non implica, di per sé, alcun obbligo di trasferire i diritti a pensione. La decisione finale deve essere presa dall'interessato al momento del ricevimento della proposta di abbuono, da parte dell'amministrazione comunitaria, degli anni di servizio pensionabili a cui il trasferimento può dare diritto.

B. Prima di presentare una domanda di trasferimento di diritti a pensione, gli interessati dovrebbero tenere conto dei seguenti aspetti:

1) Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano la percentuale massima della pensione comunitaria al 70% dell'ultimo stipendio di base. Di conseguenza, un eventuale trasferimento non può in alcun caso avere l'effetto di far aumentare la percentuale della pensione oltre tale massimale.

2) Considerando che ai(lle) vedovi(e) e agli orfani viene garantita solo una percentuale minima della pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario con conseguente perdita nel regime nazionale può risultare poco interessante: le categorie citate sono invitate pertanto a contattare l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti in oggetto.

3) L'abbuono di anni di servizio pensionabili derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene tenuto in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per l'acquisizione del diritto a una pensione comunitaria.

4) Possono essere oggetto di un trasferimento soltanto i diritti a pensione acquisiti precedentemente all'ingresso in servizio presso le Comunità europee, nonché quelli eventualmente acquisiti durante un'aspettativa per motivi personali o un distacco.

5) Qualora gli aventi diritto siano più di uno, la domanda è ammissibile solo se datata e firmata congiuntamente da tutti gli aventi diritto.

C. Prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta dell'amministrazione), gli interessati dovrebbero tenere conto di quanto segue:

Il trasferimento implica la perdita dei diritti a pensione acquisiti a titolo dei periodi trasferiti, che avrebbero potuto essere goduti presso i vari regimi nazionali.


INDIRIZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPETENTI :
Per maggiori informazioni :


1. FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE

IX.B.6 Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione" Bruxelles
L86-02/03

Sig. VERTESSEN tel: (2)296.31.89
Sig. BRAUN tel: (2)296.78.91
Sig. CRUZ tel. (2)295.07.85


2. FUNZIONARI DEL CONSIGLIO

Direzione "Personale e Amministrazione"
Servizio "Pensioni"/Bruxelles l 175-0370. FK.50

Signora BROKMANN tel: (2)285.61.56
Signora CAMPOS tel: (2)285.72.81
Sig. POURBAIX tel: (2)285.66.68


3. FUNZIONARI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Direzione dell'Amministrazione, del Personale e delle Finanze
Divisione "Assunzioni e gestione del personale"
Bruxelles/Rue Ravenstein 2

Signora HERCZ tel: (2)546.92.47
Sig. LUX tel: (2)546.90.26


4. FUNZIONARI DEL PARLAMENTO

Servizio "Pensioni dei funzionari e pensioni e assicurazioni dei deputati"
Lussemburgo BAK 02/67

SignoraCRUZ DIAS tel: (352)4300.24193
Sig. HANS-DIETRICH ROSSOW tel: (352)4300.27085


5. FUNZIONARI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Divisione del Personale
Sezione B: diritti statutari, affari sociali e pensioni
Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

Signora WAGNER tel: (352)4303.3666
Signora SCHINDLBECK tel: (352)4303.3665


6. FUNZIONARI DELLA CORTE DEI CONTI

Divisione del personale
12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg - Luxembourg

Sig. APEL tel: (352)4398.45635
Signora HAY tel: (352)4398.45627

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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 28/09/98 10:53:37, dernière modification le 1/10/98 9:48:30