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26.10.1998
Spécial
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
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Disposizioni generali d'esecuzione che modificano le disposizioni generali d'esecuzione relative alla concessione dell'indennità scolastica

RELAZIONE

  1. L'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto prevede il rimborso "... delle spese scolastiche effettivamente sostenute... fino ad un massimale mensile", senza altri dettagli né sulla natura, né sulle modalità di rimborso di queste spese. Per precisare questi criteri sono state adottate disposizioni generali di esecuzione. Al fine di facilitare la gestione delle domande d'indennità scolastica, dette disposizioni prevedono che le spese scolastiche obbligatorie, nonché altre spese inerenti all'esecuzione del programma scolastico, siano rimborsate al richiedente tramite un'indennità mensile forfettaria, senza che occorra presentare documenti giustificativi specifici.

    Il legislatore ha comunque voluto citare separatamente alcune categorie di spese che non possono essere considerate come spese generali, sia per il loro carattere occasionale (spese d'iscrizione o di esame), sia perché l'importo può dipendere da vari parametri (spese di trasporto), sia per la specificità del servizio o dell'attività da cui derivano (settimane bianche, ecologiche e attività esterne). Per queste spese, le disposizioni generali di esecuzione prevedono un intervento specifico, a complemento dell'indennità forfettaria, basato su documenti giustificativi in questo caso obbligatori, presentati dal richiedente.

  2. La presente proposta di adeguamento dell'articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione ha lo scopo di estendere la portata del testo attuale, in particolare della lettera d), ad altre attività che possono essere assimilate alle settimane bianche, al mare o alle attività esterne, pur lasciando a queste attività le specificità che le distinguono dalle attività scolastiche esterne normali, come le escursioni, visite, viaggi, che hanno indotto le istituzioni ad introdurre, nel 1975, la lettera d) nell'articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione.

    Si tratta infatti di attività sporadiche, nel senso che un allievo, durante gli studi dei cicli elementare e medio, non parteciperà "ogni anno" a tali settimane, durante le quali si svolgono corsi (anche in forma ridotta) e il cui costo può essere notevole.

  3. Attualmente, qualsiasi attività esterna, diversa da quelle indicate espressamente alla lettera d) dell'articolo 3, è considerata coperta dalla lettera c) dello stesso articolo. Di conseguenza, queste attività non danno luogo ad un rimborso non forfettario, a meno che il loro costo superi l'importo dell'indennità forfettaria (articolo 4, paragrafo 3).

    I programmi scolastici sono molto cambiati dal 1975. Le scuole organizzano sempre più spesso attività esterne di vario genere. Alcune di queste possono essere assimilate alle settimane bianche, ecologiche o all'aperto, altre, anche se con la stessa denominazione, di fatto non lo sono.

    È pertanto necessario completare nel contesto attuale la base giuridica, per avere una definizione più dettagliata che precisi le attività che possono essere oggetto di un rimborso non forfettario complementare. Sarà così possibile, da un lato, evitare disparità di trattamento e, dall'altro, evitare rimborsi supplementari di spese già coperte dall'indennità forfettaria. Infatti, nella maggior parte dei casi, l'indennità forfettaria copre ampiamente tutte le spese generali sostenute dai richiedenti, comprese le attività esterne, le visite ai musei e i viaggi scolastici in generale.

DISPOSIZIONI GENERALI D'ESECUZIONE CHE MODIFICANO LE DISPOSIZIONI GENERALI D'ESECUZIONE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ SCOLASTICA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionai delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, in particolare gli articoli 67, paragrafo 1, lettera c), 3 dell'allegato VII e 15 dell'allegato X,

visto il parere del comitato dello Statuto,

previa consultazione del Comitato del personale,

CONSIDERANDO che i funzionari che prestano servizio in un paese terzo beneficiano di disposizioni particolari in materia d'indennità scolastica a titolo dell'allegato X dello statuto,

CONSIDERANDO che è opportuno modificare le disposizioni generali d'esecuzione relative alla concessione dell'indennità scolastica del 1° marzo 1975 per precisare le attività scolastiche che possono formare oggetto di un rimborso non forfetario complementare,


DECIDE

Articolo 1

L'articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell'indennità scolastica è modificato come segue:

"Articolo 3

Entro i limiti dei massimali previsti ai comma 1 e 3 dell'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al personale oggetto dell'allegato X dello statuto, l'indennità scolastica copre

  1. le spese d'iscrizione e di esame ad istituti d'insegnamento;

  2. le spese di trasporto risultanti dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o privato a servizio della scuola;

  3. le spese obbligatorie sostenute in particolare per l'acquisto di libri, materiale scolastico, equipaggiamenti sportivi, la copertura dell'assicurazione scolastica, le spese mediche nonché le altre spese inerenti all'esecuzione del programma scolastico dell'istituto d'insegnamento frequentato;

  4. le spese risultanti dalla partecipazione dell'allievo a settimane bianche, al mare o ad attività esterne nonché ad attività analoghe, a condizione che rispondano ai seguenti criteri:

    1. settimane bianche, al mare o attività esterne:
      • che queste settimane siano organizzate dall'istituto d'insegnamento frequentato nel quadro del programma scolastico;
      • che abbiano luogo in periodi diversi dalle vacanze scolastiche;
      • che l'allievo sia alloggiato, durante queste settimane, in ambiente diverso da quello familiare

    2. attività assimilate:
      • che queste settimane siano organizzate dall'istituto d'insegnamento frequentato nel quadro del programma scolastico;
      • che abbiano luogo in periodi diversi dalle vacanze scolastiche;
      • che l'allievo sia alloggiato, durante queste settimane, in ambiente diverso da quello familiare;
      • che la continuità del programma scolastico sia garantita dalla frequentazione di corsi, svolti sotto la responsabilità degli insegnati dello stesso istituto d'insegnamento, e dalla partecipazione ad attività esterne che completano le nozioni teoriche impartite in classe;
le disposizioni previste dalla lettera c) non sono applicabili alle spese di cui alla presente lettera."

Articolo 2

Le presenti disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nelle informazioni amministrative.


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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

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