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Administratives
02.05.2000
N° 33-2000
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRASFERIMENTO DEI DIITTI A PENSIONE DA E VERSO REGIMI PENSIONISTICI SPAGNOLI


I. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso regimi pensionistici spagnoli verso il regime pensionistico delle Comunità in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello statuto

  • Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti (RAA) che, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o un'impresa di diritto privato o che, dopo aver cessato di esercitare un'attività autonoma, entrano al servizio delle Comunità ed hanno maturato diritti a pensione in Spagna in virtù della suddetta attività, che il trasferimento di tali diritti verso il regime pensionistico comunitario è d'ora in avanti possibile.

  • Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto, pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 789 del 16. 04.1993, la domanda di trasferimento deve essere presentata per iscritto ( a ) ( b ) mediante il modulo accluso all'Istituzione comunitaria da cui l'interessato dipende. Quest'ultimo deve accludere al modulo il certificato relativo ai servizi prestati presso lo Stato. Il documento, che va richiesto all'ultima amministrazione da cui il funzionario/agente dipendeva, è indispensabile a prescindere dalla durata dei servizi prestati in virtù di detto regime (cfr. Decreto reale n. 2072/1999 del 30 dicembre 1999, Capitolo III, Sezione 1, articolo 7, § 1).

Termini inderogabili per la presentazione della domanda di

  1. Per i funzionari :

    Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della nomina in ruolo o della reintegrazione al termine di un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. art. 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello statuto);


  2. Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2 lettere a), c) e d) dell' R.A.A.
    Al più tardi entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale l'agente temporaneo ha maturato il diritto alla pensione comunitaria di anzianità alle condizioni previste dallo statuto (cfr. articolo 77 dello statuto).
    La domanda deve essere registrata dall'amministrazione dell'istituzione europea competente prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali non imputabili alla volontà dell'interessato e debitamente comprovate.

Misure transitorie.

  1. Per i funzionari delle Comunità europee
    che non hanno avuto in precedenza la possibilità di trasferire i diritti a pensione spagnoli per mancanza di un accordo con il regime pensionistico interessato
    la domanda deve essere presentata, per iscritto, all'amministrazione comunitaria, entro sei mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

  2. Per gli agenti temporanei delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) o d).

    • Gli agenti temporanei che hanno già maturato il diritto alla pensione comunitaria conformemente alle disposizioni dello statuto (cfr. articolo 77 dello statuto)
      e che non hanno avuto in precedenza la possibilità di trasferire i diritti a pensione spagnoli per mancanza di un accordo con il regime pensionistico interessato,

      sono tenuti a presentare la domanda, per iscritto, alla competente amministrazione europea, entro sei mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

    • Gli agenti temporanei già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che, conformemente alle disposizioni dello statuto, non hanno ancora maturato diritti a pensione (cfr. articolo 77 dello statuto),devono presentare la domanda alla competente amministrazione europea al più tardi entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale hanno maturato un diritto a pensione comunitaria conformemente alle disposizioni dello statuto.


  3. Gli aventi diritto
    In caso di decesso ( b ) dei funzionari o agenti, avvenuto anteriormente alla data della presente pubblicazione o nei sei mesi ad essa successivi, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.

Osservazioni importanti

  1. La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo di trasferire i diritti a pensione. L'interessato deve comunicare la sua decisione definitiva alla competente amministrazione europea solo dopo aver ricevuto da quest'ultima la proposta di bonifico degli anni di servizio pensionabili di cui tenere conto nel regime comunitario dell'istituzione da cui dipende.
    La competente amministrazione spagnola dovrà in precedenza inviare all'interessato una comunicazione nella quale figureranno l'importo trasferibile e i dati su cui ci si è basati per il calcolo di quest'ultimo. In caso di contestazione da parte dell'interessato nei confronti delle competenti autorità spagnole, occorre avvertire l'amministrazione dell'istituzione comunitaria da cui dipende.

  2. Prima di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, invitiamo gli interessati a tener presente quanto segue:
    1. Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano il tasso massimo di pensione comunitaria al 70% dell'ultimo stipendio base. Un eventuale trasferimento di diritti a pensione non può avere quindi come conseguenza di elevare il tasso della pensione oltre tale massimale.

    2. Dal momento che ai vedovi/alle vedove e agli orfani viene garantita solo una percentuale minima della pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario può talvolta non avere alcuna conseguenza. Le categorie sopra citate sono invitate pertanto a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti a pensione.

    3. L'abbuono di anni di servizio pensionabili derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione per il calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per maturare il diritto alla pensione comunitaria (art. 77 dello statuto).

    4. Possono essere oggetto di trasferimento solo i diritti a pensione maturati anteriormente all'entrata in servizio presso le Comunità europee nonché quelli eventualmente acquisiti durante periodi di aspettativa per motivi personali o durante un comando. I contributi versati al regime nazionale successivamente all'entrata in servizio presso le Comunità europee possono essere oggetto di un rimborso da richiedere presso l'amministrazione spagnola alle condizioni previste dal Decreto reale (cfr. "Prima disposizione aggiuntiva - Rimborso di contributi" - Sezione 2).

    5. In caso di più aventi dritto, la domanda è ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto.

    6. Il ritiro della domanda non è più consentito dopo che l'interessato ha confermato per iscritto di accettare la proposta dell'amministrazione comunitaria in merito all'abbuono degli anni di servizio pensionabili.

    7. Il trasferimento del valore dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione è possibile anche quando l'interessato percepisca già una pensione da un ente previdenziale spagnolo. In tal caso, tutte le prestazioni ottenute dal momento in cui la pensione viene versata, maggiorate di un interesse semplice del 3,5%, saranno dedotte dall'importo dell'equivalente attuariale trasferito (cfr. articolo 3 della "Prima disposizione transitoria" - Sezione 2 del Decreto reale).

    8. La domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata solo una volta durante tutta la carriera del funzionario o dell'agente temporaneo.

    9. Le domande già inviate all'amministrazione, in qualsiasi forma esse siano presentate, devono essere rinnovate tramite l'accluso formulario, prima delle date di decadenza di cui al punto I.


    II. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime pensionistico comunitario verso un regime pensionistico spagnolo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 dell'allegato VIII dello statuto.

    Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti (RAA) che, dopo aver cessato di prestare servizio presso le Comunità europee, si assicurano presso un regime pensionistico spagnolo, che essi hanno la possibilità di trasferire i diritti a pensione maturati presso il regime pensionistico comunitario verso il regime pensionistico spagnolo interessato.

    A norma dell' articolo 9, § 2, Sezione I, Capitolo III, del Decreto reale 2072/1999 del 30 dicembre 1999, la domanda deve essere inviata, per iscritto, all'organismo competente del regime previdenziale spagnolo al quale l'interessato è iscritto, entro sei mesi a decorrere dalla data di inizio o ripresa di un'attività retribuita o non retribuita in Spagna. Detto organismo nazionale giudicherà in merito alla ricevibilità della domanda in parola entro i termini stabiliti e la trasmetterà quindi all'istituzione comunitaria da cui l'interessato dipendeva.

    Le domande che non sono state presentate entro i termini non possono essere prese in considerazione salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a una situazione eccezionale indipendente dalla volontà dell'interessato.

    A norma dell'articolo 9, § 1, Sezione 2, Capitolo III, del Decreto reale 2072/1999 del 30 dicembre 1999, l'interessato dovrà accludere alla suddetta domanda scritta un attestato rilasciato dall'amministrazione o dall'impresa presso la quale è entrato in servizio dopo aver cessato le sue funzioni presso le Comunità comunicando la data della suddetta entrata in servizio.

    NUMERI DI TELEFONO UTILI

    1. ALLA COMMISSIONE

    ADMIN.B.6. Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione" Bruxelles
    L86-02/03


    Sig. BRAUN tel. (2)296.78.91
    Sig. DAMMEKENS tel. (2)299.17.19
    Signora GODART tel. (2)295.97.14


    2. AL CONSIGLIO

    Direzione "Personale e Amministrazione" Servizio "Pensioni"/Bruxelles L175-0370.FK.50


    Signora CAMPOS tel. (2)285.72.81
    Sig. POURBAIX tel. (2)285.66.68

    3. AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE/COMITATO DELLE REGIONI

    Comitato economico e sociale
    Direzione dell'Amministrazione, del Personale e delle Finanze - Divisione "Assunzioni e gestione del personale" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2


    Sig. LUX tel. (2)546.90.26

    Comitato delle Regioni
    Divisione del Personale - Bruxelles/Rue Béliard 79


    Signora ROMANI tel. (2)282.22.07

    4. AL PARLAMENTO

    Servizio "Pensioni dei funzionari ed agenti" - Lussemburgo KAD 3B018


    Signora CRUZ DIAS tel. (352)4300.24193
    Sig.WESSELINK tel. (352)4300.22491

    5. ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

    Divisione del Personale - Sezione B : Diritti statutari, affari sociali e pensioni - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Lussemburgo


    Signora WAGNER tel. (352)4303.3666
    Signora SCHINDLBECK tel. (352)4303.3665

    6. ALLA CORTE DEI CONTI

    Divisione del Personale - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Lussemburgo


    Sig. APEL tel. (352)4398.45635
    Signora HAY tel. (352)4398.45627


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    Auteur : Personnel et Administration
    Editeur : Personnel et Administration
    Direction C : Ateliers de reproduction

    Page créée le 3/04/2000 15:23:53, dernière modification le 6/04/2000 10:27:22