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Administratives
22.09.2000
N° 70-2000
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE MATURATI PRESSO IL "VERSORGUNGSANSTALT DES BUNDES UND DER LÄNDER" VERSO LA COMUNITÀ' EUROPEA


I. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il "Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (V.B.L.)" verso la Comunità europea conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto

  • I funzionari e gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del R.A.A. che, dopo aver prestato servizio presso un'amministrazione nazionale, un'istituzione statale interna o un'impresa oppure dopo avere svolto un'attività autonoma, entrano in servizio presso le Comunità europee e che grazie a tale attività hanno maturato dei diritti a pensione nell'ambito del V.B.L., possono chiedere il trasferimento di tali diritti a pensione verso il regime pensionistico comunitario, purché abbiano già trasferito o trasferiscano contemporaneamente i diritti a pensione a partire dal regime principale (ad esempio : "B.f.A"., "L.V.A".) .

  • Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n.789, del 16 aprile 1993, la domanda di trasferimento deve essere presentata per iscritto,     mediante il modulo accluso, all'istituzione comunitaria da cui l'interessato dipende.

Termini improrogabili per la presentazione della domanda di trasferimento

  1. Per i funzionari :

    Entro sei mesi dalla data di notifica della nomina in ruolo o della reintegrazione dopo un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. articolo 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello Statuto);

  2. Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del R.A.A.

    Al più tardi entro sei mesi dalla data alla quale l'agente temporaneo ha maturato il diritto alla pensione comunitaria di anzianità alle condizioni previste dallo Statuto, (cfr. articolo 77 dello Statuto).
    La domanda deve essere registrata presso l'amministrazione della competente istituzione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato.

Disposizioni transitorie.

  1. I funzionari delle Comunità europee

    che non hanno potuto esercitare precedentemente il proprio diritto al trasferimento dei diritti a pensione maturati pressi l'V.B.L. per mancanza di un accordo con il regime pensionistico interessato, ed il cui trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime principale (ad esempio: B.f.A., L.V.A.) è stato già effettuato oppure è in corso,
    devono presentare la propria domanda, per iscritto,presso l'amministrazione delle Comunità europee,
    entro sei mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

  2. Gli agenti temporanei delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) o d).

    • Gli agenti temporanei che hanno già maturato diritti a pensione presso le Comunità europee conformemente alle disposizioni dello Statuto (cfr. articolo 77 dello Statuto)
      e che non hanno potuto esercitare precedentemente il proprio diritto al trasferimento dei diritti a pensione maturati presso l'V.B.L. per mancanza di un accordo con il regime pensionistico interessato ed il cui trasferimento dei diritti a pensione maturati presso il regime principale (ad esempio: B.f.A., L.V.A.) è stato già effettuato oppure è in corso,
      devono presentare la propria domanda, per iscritto, presso l'amministrazione europea competente, entro sei mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.


    • Gli agenti temporanei che esercitavano un'attività presso le Comunità prima della data della presente pubblicazione e che, conformemente alle disposizioni dello Statuto, non hanno ancora maturato diritti a pensione (cfr. articolo 77 dello Statuto),
      devono presentare la propria domanda presso la competente amministrazione europea, entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale essi hanno maturato dei diritti a pensione presso le Comunità europee conformemente alle disposizioni dello Statuto.


  3. Gli aventi diritto
    In caso di decessodei funzionari o agenti temporanei, avvenuto anteriormente alla data della presente pubblicazione o nei sei mesi ad essa successivi, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.

Osservazioni importanti

  1. La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo di trasferire i diritti a pensione. L'interessato deve comunicare la sua decisione definitiva alla competente amministrazione europea solo dopo aver ricevuto da quest'ultima la proposta di bonifico degli anni di servizio pensionabili di cui tenere conto nel regime comunitario dell'istituzione da cui dipende.
    Il regime del V.B.L. dovrà in precedenza inviare all'interessato una comunicazione nella quale figureranno l'importo trasferibile e i dati su cui ci si è basati per il calcolo di quest'ultimo.

  2. Prima di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, invitiamo gli interessati a tener presente quanto segue

      1. Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano il tasso massimo di pensione comunitaria al 70% dell'ultimo stipendio base. Un eventuale trasferimento di diritti a pensione non può avere quindi come conseguenza di elevare il tasso della pensione oltre tale massimale.

      2. Dal momento che ai vedovi/alle vedove e agli orfani viene garantita solo una percentuale minima della pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario può talvolta non avere alcuna conseguenza. Le categorie sopra citate sono invitate pertanto a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti a pensione.

      3. L'abbuono di anni di servizio pensionabili derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione per il calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per maturare il diritto alla pensione comunitaria (cfr. articolo 77 dello Statuto).

      4. Possono essere oggetto di trasferimento solo i diritti a pensione maturati anteriormente all'entrata in servizio presso le Comunità europee nonché quelli eventualmente acquisiti durante periodi di aspettativa per motivi personali o durante un distacco. I contributi versati all'V.B.L. successivamente all'entrata in servizio presso le Comunità europee saranno presi in considerazione in base alla legislazione nazionale in vigore.

      5. In caso di più persone aventi diritto, la domanda è ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto.

      6. Il ritiro della domanda non è più consentito dopo che l'interessato ha confermato per iscritto di accettare la proposta dell'amministrazione comunitaria in merito all'abbuono degli anni di servizio pensionabili.

      7. Le domande già inviate all'amministrazione, in qualsiasi forma esse siano presentate, devono essere rinnovate tramite l'accluso formulario, prima delle date di decadenza di cui al punto I.


    NUMERI DI TELEFONO UTILI


    1. ALLA COMMISSIONE

    ADMIN.B.6. Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione" Bruxelles
    L86-02/03


      Sig. BRAUN - tel. (2)296.78.91
      Sig. DAMMEKENS - tel. (2)299.17.19
      Signora GODART - tel. (2)295.97.14


    2. AL CONSIGLIO

    Direzione "Personale e Amministrazione" Servizio "Pensioni"/Bruxelles L175-0370.FK.50


      Signora CAMPOS - tel. (2)285.72.81
      Sig. POURBAIX - tel. (2)285.66.68


    3. AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE/COMITATO DELLE REGIONI

    Comitato economico e sociale

    Direzione dell'Amministrazione, del Personale e delle Finanze - Divisione "Assunzioni e gestione del personale" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2


      Sig. LUX - tel. (2)546.90.26

    Comitato delle Regioni

    Divisione del Personale - Bruxelles/Rue Béliard 79


      Signora ROMAN - tel. (2)282.22.07



    4. AL PARLAMENTO

    Servizio "Pensioni dei funzionari ed agenti" - Lussemburgo KAD 3B018


      Signora CRUZ DIAS - tel. (352)4300.24193
      Sig.WESSELINK - tel. (352)4300.22491



    5. ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

    Divisione del Personale - Sezione B : Diritti statutari, affari sociali e pensioni - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Lussemburgo


      Signora WAGNER - tel. (352)4303.3666
      Signora SCHINDLBECK - tel. (352)4303.3665



    6. ALLA CORTE DEI CONTI

    Divisione del Personale - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Lussemburgo


      Signora ZIMMER - tél.(352)4398.45339
      Signora HAY - tel. (352)4398.45627
      Sig. APEL - tel. (352)4398.45635




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    Auteur : Pensions et relations avec les anciens
    Editeur : Personnel et Administration
    Direction C : Ateliers de reproduction

    Page créée le 31/08/2000 15:44:30, dernière modification le 15/09/2000 14:36:58