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23.11.1998
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TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE DAI REGIMI PENSIONISTICI GRECI

Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del Regime applicabile agli altri agenti (RAA) che hanno la possibilità di trasferire verso il regime pensionistico comunitario i diritti a pensione acquisiti presso un organismo di sicurezza sociale greco.



TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE ACQUISITI PRESSO UN ORGANISMO DI SICUREZZA SOCIALE GRECO VERSO IL REGIME PENSIONISTICO COMUNITARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 11 PARAGRAFI 2 E 3 DELL'ALLEGATO VIII DELLO STATUTO.

  1. Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del Regime applicabile agli altri agenti (RAA) che hanno la possibilità di trasferire verso il regime pensionistico comunitario i diritti a pensione acquisiti presso un organismo di sicurezza sociale greco.

    In base alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle Informazioni amministrative n°789 del 16.04.1993, la domanda deve essere presentata per iscritto tramite:

    • il formulario di domanda, in lingua greca, accluso alla presente pubblicazione (Formulari in inglese e francese sono disponibili presso l'amministrazione.),

      e

    • i documenti giustificativi richiesti dalle autorità greche (cfr. punto 4 della presente pubblicazione),

    presso l'Istituzione comunitaria di appartenenza.

    Vi facciamo presente che in caso di carriera mista (settore pubblico, settore privato), occorre compilare un formulario distinto per ciascun settore.

    La domanda sopra citata deve essere presentata:

    1. Per i funzionari:

      Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della nomina in ruolo o della loro reintegrazione allo scadere di un'aspettativa per motivi personali o di un periodo di comando (cfr. art. 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello statuto).

    2. Per gli agenti temporanei:

      Al più tardi entro sei mesi dalla data alla quale l'agente temporaneo soddisfa alle condizioni statutarie previste per aver diritto alla pensione comunitaria di anzianità (cfr. articolo 77 dello statuto).

    Le domande devono essere registrate presso l'amministrazione comunitaria prima della scadenza dei rispettivi termini. Le domande pervenute dopo la scadenza prevista non saranno prese in considerazione salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a una situazione eccezionale indipendente dalla volontà dell'interessato.


  2. MISURE TRANSITORIE
    1. Perr :

      • i funzionari delle Comunità europee

      • gli agenti temporanei delle Comunità europee che soddisfano alle condizioni statutarie previste per aver diritto alla pensione comunitaria di anzianità (cfr. articolo 77 dello statuto)

      che sono già in servizio presso un'Istituzione comunitaria alla data della presente pubblicazione

      o

      per i funzionari e gli agenti temporanei delle Comunità europee già ammessi a benefici di una pensione alla data della presente pubblicazione

      E CHE NON HANNO AVUTO IN PRECEDENZA LA POSSIBILITA' DI TRASFERIRE I DIRITTI A PENSIONE, PER MANCANZA DI UN ACCORDO CON IL REGIME PENSIONISTICO INTERESSATO,


      la domanda deve essere presentata, per iscritto, presso l'istituzione comunitaria di appartenenza :

      ENTRO SEI MESI(Secondo le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11,paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto pubblicate nelle informazioni amministrative n° 789 del 16.04.93.) A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.


    2. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a, c e d del R.A.A., già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che non soddisfano ancora alle condizioni statutarie per avere diritto a una pensione comunitaria di anzianità (cfr. art. 77 dello statuto)

      CENTER>SONO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA A CUI SODDISFANO ALLE CONDIZIONI STATUTARIE PER AVERE DIRITTO A UNA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITA (articolo 77 dello statuto)

    3. Le domande devono essere registrate presso l'amministrazione prima della scadenza dei termini sopra citati. Le domande pervenute all'amministrazione dopo la scadenza dei suddetti termini non saranno prese in considerazione salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a una situazione eccezionale indipendente dalla volontà dell'interessato.

    4. In caso di decesso del funzionario o agente temporaneo prima della data della presente pubblicazione o nei sei mesi successivi alla medesima, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.


  3. OSSERVAZIONI GENERALI
    1. La presentazione della domanda non comporta assolutamente l'obbligo di trasferire i diritti a pensione. La decisione finale deve essere presa dall'interessato al momento in cui egli riceve dall'amministrazione comunitaria la proposta di abbuono degli anni di servizio pensionabili a cui il trasferimento può dare diritto.

    2. Prima di presentare una domanda di trasferimento di diritti a pensione, gli interessati dovrebbero tenere conto dei seguenti aspetti:

      1. Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano la percentuale massima della pensione comunitaria al 70% dell'ultimo stipendio base. Di conseguenza, un eventuale trasferimento non può in alcun caso avere l'effetto di far aumentare la percentuale della pensione oltre tale massimale.

      2. Considerando che ai (alle) vedovi(e) e agli orfani viene garantita solo una percentuale minima della pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario può risultare poco interessante: le categorie citate sono invitate pertanto a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione in merito al trasferimento dei diritti in oggetto.

      3. L'abbuono di anni di servizio pensionabili derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene tenuto in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per l'acquisizione del diritto a una pensione comunitaria (art. 77 dello statuto).

      4. Possono essere oggetto di un trasferimento soltanto i diritti a pensione acquisiti precedentemente all'entrata in servizio presso le Comunità europee, nonché quelli eventualmente acquisiti durante un'aspettativa per motivi personali o un distacco.

      5. Qualora gli aventi diritto siano più di uno, la domanda è ricevibile solo se datata e firmata congiuntamente da tutti gli aventi diritto.

    3. Prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta dell'amministrazione), gli interessati dovrebbero tenere conto di quanto segue:

      Il trasferimento implica la perdita dei diritti a pensione acquisiti a titolo dei periodi trasferiti, che avrebbero potuto essere goduti presso i vari regimi nazionali greci.


  4. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI RICHIESTI DALLE AUTORITA' GRECHE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
    SETTORE PUBBLICO


    I documenti giustificativi richiesti ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale dei funzionari delle Comunità europee, da trasferire dal regime pensionistico greco a quello dei funzionari delle Comunità europee, sono i seguenti :

    1. PENSIONE PRINCIPALE

      1. FUNZIONARI PUBBLICI CIVILI E ASSIMILATI

        1. Una domanda;

        2. Un attestato della direzione del personale del ministero competente o della persona giuridica di diritto pubblico dal quale emergano tutte le tappe della carriera del funzionario, o gli eventuali cambiamenti ovvero sia nomina in ruolo, integrazione, inquadramento, trasferimenti, promozione, licenziamento, dimissioni, sanzioni disciplinari, concessione di assegni o indennità, con citazione della corrispondente decisione dell'organo competente dal quale è stata sancita ogni singola tappa o cambiamenti (pubblicazione Gazzetta ufficiale del governo greco), la comunicazione, il numero e la data del parere nonché la data alla quale è stato prestato giuramento e quella dell'entrata in servizio. Occorre indicare altresì se la prestazione riveste carattere continuo oppure no;

        3. Un certificato del demo o del comune relativo allo stato civile e anno di nascita o copia conforme autenticata tratta dal fascicolo professionale del funzionario;

        4. Eventualmente, un attestato relativo agli anni di servizio prestati presso un'altra amministrazione, rilasciato in base ad informazioni ufficiali (decisioni di assunzione e di licenziamento). Qualora la Contabilità generale dello stato avesse rilasciato un atto di riconoscimento del servizio prestato nel settore privato (assicurazione successiva) occorre allegare copia dell'atto in questione nonché un attestato dell'ufficio di liquidazione relativo alla liquidazione del contributo complementare o del saldo ancora da pagare;

        5. Un attestato del competente ufficio di assunzione (tipo A) relativo al servizio militare del funzionario e, eventualmente, la prova del versamento dei contributi per tale periodo;

        6. Un attestato riguardante il periodo preso in considerazione in quanto esperienza professionale ai fini della nomina in ruolo;

        7. Un attestato del competente ufficio di liquidazione su cui figurino in modo particolareggiato i redditi che spetterebbero all'interessato nel mese in cui è stata presentata la domanda, sulla base delle tariffe in vigore e della totalità degli anni di servizio dell'interessato;

        8. Una dichiarazione sull'onore che consenta di stabilire se il periodo di servizio dell'interessato gli ha permesso di ottenere una pensione presso un altro organismo e se, per questo stesso periodo, ha usufruito di un'indennità;

        9. Un libretto d'assicurazione recante i timbri apposti dall'IKA per il periodo di servizio prestati dall'interessato presso una persona giuridica di diritto pubblico in virtù della legge 3163/1955 (UNICAMENTE per le persone appartenenti al regime speciale dell'IKA).

      2. FUNZIONARI MILITARI

        1. Una domanda;

        2. Una copia completa della carta di immatricolazione;

        3. Un certificato di sospensione dello stipendio;

        4. Un attestato relativo al periodo di servizio prestato nelle Unità territoriali o presso altri servizi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 142/74, del decreto legislativo 179/74 e dell'articolo 7 della legge 2592/98;

        5. Un certificato di tipo A;

        6. Una dichiarazione sull'onore da cui risulti che il servizio prestato non dava diritto alla pensione e che nessuna indennità è stata o sarà corrisposta per tale periodo;

        7. Un certificato di stato civile;


    2. CASSA MUTUA DEGLI IMPIEGATI CIVILI (MTPY)

      1. L'aderente che richieda una quota-parte individuale deve presentare :

        1. Una domanda;

        2. Una copia della decisione della Contabilità generale dello stato relativa al versamento della pensione, vistata e timbrata;

        3. Un certificato comprovante eventuali modifiche di servizio;

        4. Un attestato dell'ufficio di reclutamento militare di tipo A, se si tratta di un lavoratore di sesso maschile. Se il servizio militare coincide con il servizio civile, l'interessato deve presentare altresì un attestato sul quale figurino - eventualmente - i redditi provenienti dal suo servizio civile;

        5. Se si tratta di un lavoratore di sesso femminile, una dichiarazione sull'onore nella quale l'interessata confermi di non percepire nessun'altra quota-parte della cassa mutua a nessun titolo;

        6. Un bollettino dei redditi relativo all'ultimo mese di stipendio ( redditi trimestrali);

        7. Un attestato relativo all'anzianità del lavoratore prima della sua nomina in ruolo, da cui risulti il tipo di relazione di lavoro (contratto di diritto pubblico o privato) e la qualità di tale relazione, (vale a dire se lo stipendio è corrisposto su base mensile o giornaliera) e che precisi se per la durata del servizio, siano state effettuate trattenute per la cassa mutua e in base a quale percentuale (1%, 2%, 3%).

        8. Gli insegnanti distaccati presso scuole all'estero hanno l'obbligo di presentare un attestato indicante la durata e il tipo di distacco (con o senza retribuzione);

        9. Un attestato della Cassa complementare (per l'anzianità in virtù delle disposizioni del decreto presidenziale n° 4204/61 e della legge 1405/83, in merito all'assicurazione continua ecc.) da cui risultino i periodi assicurativi, la pensione eventualmente percepita oppure il rimborso dei contributi assicurativi da parte di tale cassa.

      2. In caso di decesso dell'aderente durante l'esercizio delle sue funzioni:

        I familiari superstiti hanno l'obbligo di presentare i documenti giustificativi di cui sopra (cfr. A).

        Se l'aderente (A, B) non beneficia del diritto alla pensione, occorre presentare tutti i documenti giustificativi citati, salvo la copia della decisione della Contabilità generale dello stato.

      3. Se l'aderente deceduto era titolare di una quota-parte, occorre presentare:

        1. una domanda;

        2. una copia della decisione della Contabilità generale dello stato, relativa al versamento della pensione relativamente ai familiari superstiti;

        3. un certificato di stato civile del demo o del comune di appartenenza dell'interessato indicante con esattezza: a) la data del decesso dell'aderente, b) se era sposato in prime, seconde o terze nozze e la data del suo matrimonio c) i nomi e lo stato di famiglia dei figli (data di nascita per maschi e femmine, nonché il rispettivo stato civile);
          d) se il matrimonio continuava ad esistere al momento del decesso dell'interessato, senza che fosse stato pronunciato un divorzio e) se la richiedente è ancora vedova;

        4. una dichiarazione sull'onore dei familiari superstiti, come si precisa al punto A5.


    SETTORE PRIVATO


    I documenti che i lavoratori assicurati presso organismi di assicurazione greci appartenenti al segretariato generale delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di presentare, unitamente alla loro domanda all'amministrazione delle Comunità europee per il calcolo dell'equivalente attuariale da trasferire sono i seguenti:

    1. Per gli assicurati in attività

      1. Assicurati diretti

        1. i documenti giustificativi previsti dalla legislazione dell'organismo competente relativi alla carriera assicurativa (a titolo indicativo il libretto di assicurazione, le decisioni di riconoscimento dei periodi assicurativi, ecc.),

        2. Una copia conforme autenticata della carta d'identità o del certificato di nascita.

      2. Familiari superstiti

        Oltre ai documenti di cui alla lettera a, i familiari superstiti debbono presentare:

        1. un certificato di stato civile,

        2. eventuali attestati di studi in corso per i figli,

    2. Pensionati

      1. Titolari di pieno diritto

        Una copia conforme della carta d'identità o del certificato di nascita.

      2. Familiari superstiti

        1. un attestato dello stato di famiglia,

        2. eventuali attestati di studi in corso per i figli.



INDIRIZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPETENTI

Per maggiori informazioni :

    TYPE=1>
  • FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE

    IX.B.6 Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione" Bruxelles
    L86-02/03





    Sig. VERTESSENtel: (2)296.31.89
    Sig. BRAUNtel: (2)296.78.91
    Signora VARDIKAtel. (2)299.03.32


  • FUNZIONARI DEL CONSIGLIO

    Direzione "Personale e Amministrazione"
    Servizio "Pensioni"/Bruxelles l 175-0370. FK.50





    Signora BROKMANNtel: (2)285.61.56
    Signora CAMPOStel: (2)285.72.81
    Sig. POURBAIXtel: (2)285.66.68


  • FUNZIONARI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

    Direzione dell'Amministrazione, del Personale e delle Finanze
    Divisione "Assunzioni e gestione del personale"
    Bruxelles/Rue Ravenstein 2




    Signora HERCZtel: (2)546.92.47
    Sig. LUXtel: (2)546.90.26


  • FUNZIONARI DEL PARLAMENTO

    Servizio "Pensioni dei funzionari e pensioni e assicurazioni dei deputati"
    Lussemburgo BAK 02/67




    SignoraCRUZ DIAStel: (352)4300.24193
    Sig. HANS-DIETRICH ROSSOWtel: (352)4300.27085


  • FUNZIONARI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

    Divisione del Personale
    Sezione B: diritti statutari, affari sociali e pensioni
    Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg




    Signora WAGNERtel: (352)4303.3666
    Signora SCHINDLBECKtel: (352)4303.3665


  • FUNZIONARI DELLA CORTE DEI CONTI

    Divisione del personale
    12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg - Luxembourg




    Sig. APELtel: (352)4398.45635
    Sig. KALENTZIStel: (352)4398.45256


Sommaire  
Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 29/11/98 14:56:36, dernière modification le 7/12/98 18:36:41