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12.03.1999
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Sommaire  

TRASFERIMENTO DEL VALORE FORFETTARIO DI RISCATTO DEI DIRITTI A PENSIONE DA E VERSO REGIMI PENSIONISTICI AUSTRIACI
(ASVG, GSVG, BSVG e settore pubblico)



  1. TRASFERIMENTO DEL VALORE FORFETTARIO DI RISCATTO DEI DIRITTI A PENSIONE MATURATI PRESSO REGIMI PENSIONISTICI AUSTRIACI VERSO IL REGIME PENSIONISTICO DELLE COMUNITA' IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 PARAGRAFI 2 E 3 DELL'ALLEGATO VIII DELLO STATUTO

    Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti (R.A.A.) che hanno maturato diritti a pensione in Austria nell'ambito del regime generale di previdenza sociale (ASVG), dei regimi di previdenza sociale per gli autonomi (GSVG, BSVG) e del regime pensionistico del settore pubblico, che il trasferimento del valore forfettario di riscatto di tali diritti verso il regime pensionistico comunitario è d'ora in avanti possibile.

    1. I funzionari e gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a) c) e d) dello R.A.A. che, dopo aver prestato servizio presso un'amministrazione nazionale, un'istituzione statale interna o un'impresa oppure dopo aver svolto un'attività autonoma, entrano in servizio presso le Comunità e che grazie a tale servizio o attività hanno maturato dei diritti a pensione nell'ambito dell'ASVG, del GSVG, del BSVG oppure del regime pensionistico del settore pubblico, possono chiedere il trasferimento del valore forfettario di riscatto di tali diritti a pensione verso il regime pensionistico comunitario.

    2. Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle Informazioni amministrative n. 789 del 16 aprile 1993, la domanda di trasferimento deve essere presentata per iscritto, mediante il modulo accluso (allegato 1), all'Istituzione comunitaria da cui l'interessato dipende.

      1. Per i funzionari:

        Entro sei mesi dalla data di notifica della nomina in ruolo o della reintegrazione dopo un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. articolo 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello Statuto);

      2. Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A.:

        Al più tardi entro sei mesi dalla data alla quale l'agente temporaneo ha maturato il diritto alla pensione comunitaria di anzianità alle condizioni previste dallo Statuto (cfr. articolo 77 dello Statuto).

        La domanda deve essere registrata presso l'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato.

  2. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE MATURATI PRESSO IL REGIME PENSIONISTICO DELLE COMUNITA' VERSO IL REGIME GENERALE PREVIDENZIALE AUSTRIACO (ASVG) IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 PARAGRAFO 1 DELL'ALLEGATO VIII DELLO STATUTO.

    Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti, aventi maturato diritti a pensione presso il regime comunitario che cessano dalle loro funzioni presso le Comunità e che debbono iscriversi ad un regime di previdenza sociale austriaco, che il trasferimento di detti diritti a pensione verso il "Pensionsversicherungsanstalt für Angestellte" (ente pensionistico per la categoria impiegatizia) (ASVG) è d'ora in avanti possibile.

    In virtù del paragrafo 12, 2°comma della legge di previdenza sociale per i funzionari dell'UE ( EU - Beamten - Sozialversicherungsgesetz-EUB-SVG) la domanda deve essere presentata, per iscritto, entro sei mesi dalla data di cessazione del servizio presso le Comunità europee all'Istituzione della quale l'interessato ha fatto parte.

    Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato.

  3. MISURE TRANSITORIE

    1. Per:

      • i funzionari delle Comunità europee

      • Gli agenti temporanei delle Comunità europee che soddisfano alle condizioni statutarie per aver diritto alla pensione comunitaria di anzianità (cfr. articolo 77 dello Statuto),

        che sono già in servizio presso un'Istituzione comunitaria al momento della presente pubblicazione,

      • i dipendenti già affiliati ad un regime di pensione austriaco al momento della presente pubblicazione,

        oppure

      • per i funzionari e gli agenti temporanei delle Comunità europee e per gli affiliati ad un regime di pensione austriaco già ammessi al beneficio di una pensione al momento della presente pubblicazione,

      CHE NON HANNO POTUTO ESERCITARE PRECEDENTEMENTE IL PROPRIO DIRITTO AL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE PER MANCANZA DI UN ACCORDO CON IL REGIME PENSIONISTICO INTERESSATO,

      La domanda deve essere presentata, per iscritto, all'amministrazione comunitaria

      ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE.

    2. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A. già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che non soddisfano ancora alle condizioni statutarie previste per avere diritto a una pensione comunitaria di anzianità (cfr. articolo 77 dello Statuto)

      DEVONO PRESENTARE LA PROPRIA DOMANDA ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA ALLA QUALE ESSI SODDISFANO ALLE CONDIZIONI STATUTARIE PREVISTE PER AVER DIRITTO A UNA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITÀ

    3. La domanda deve essere registrata presso l'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo della presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà' dell'interessato.

    4. In caso di decesso dei funzionari o agenti, avvenuto anteriormente alla data della presente pubblicazione o nei sei mesi ad essa successivi, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.

  4. OSSERVAZIONI GENERALI

    Trasferimento in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto


    1. La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo di trasferire i diritti a pensione. L'interessato deve comunicare la sua decisione definitiva all'amministrazione solo dopo avere ricevuto da quest'ultima la proposta di bonifico delle annualità pensionabili a cui può dare diritto il trasferimento.

    2. Prima di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, invitiamo gli interessati a tener presente quanto segue:

      1. Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano il tasso massimo di pensione comunitaria al 70% dell'ultimo stipendio base. Anche un eventuale trasferimento di diritti a pensione non può avere quindi come conseguenza di elevare il tasso della pensione oltre tale massimale.

      2. Dal momento che ai vedovi/alle vedove e agli orfani viene garantita solo una percentuale minima della pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario con conseguente perdita del regime nazionale potrebbe non essere vantaggioso. Si invitano pertanto dette categorie di persone a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti a pensione.

      3. L'abbuono di anni di servizio pensionabili derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione per il calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per acquisire il diritto alla pensione comunitaria (articolo 77 dello Statuto).

      4. Possono essere oggetto di trasferimento solo i diritti a pensione maturati anteriormente all'entrata in servizio presso le Comunità europee nonché quelli eventualmente acquisiti durante periodi di aspettativa per motivi personali o durante un distacco.

      5. In caso di più persone aventi diritto, la domanda è ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto.

      6. Il ritiro della domanda non è più consentito dopo che l'interessato ha confermato per iscritto di accettare la proposta dell'amministrazione delle Comunità in merito all'abbuono delle annualità pensionabili.

      7. Il trasferimento del valore forfettario di riscatto è possibile anche quando l'interessato percepisca già una pensione da un ente previdenziale austriaco. In tal caso, il trasferimento comporta l'obbligo di rimborsare tutte le prestazioni percepite dall'inizio della pensione, più gli interessi del 3,5%, oppure il conguaglio di tale importo con l'importo oggetto del trasferimento.

    3. Si invitano gli interessati, prima di optare definitivamente per il trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta da parte dell'amministrazione) a riflettere su quanto segue:

      Il trasferimento implica la perdita di tutti i diritti maturati, a titolo dei periodi trasferiti, presso l'ente previdenziale austriaco, prima dell'entrata in servizio nelle Comunità. Eventuali diritti acquisiti successivamente all'entrata in servizio presso le Comunità (come, ad esempio, i diritti acquisiti per aver versato contributi volontari ecc.), restano immutati. Tuttavia, essi possono essere rimborsati, su richiesta dell'interessato, in ottemperanza al disposto del paragrafo 9, 1° e 2° comma dell'SVG-EUB (Sozialversicherung - EU- Beamten).

      Qualora al momento della sua presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione il funzionario o l'agente temporaneo sia ancora un dipendente statale o insegnante alle dipendenze di un Land austriaco secondo un contratto che lo esenta dall'obbligo di iscrizione ad un regime pensionistico nazionale, il suddetto rapporto di lavoro cessa d'ufficio nel momento in cui la sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione viene accettata dalle Comunità e diventa esecutiva a tutti gli effetti. (Articolo 2 e successivi dell'EUB-SVG - EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetz).

      Trasferimento in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 dell'allegato VIII dello Statuto

      Il trasferimento del valore attuariale comporta l'estinzione retroattiva dei diritti a pensione presso le Comunità. Le prestazioni pensionistiche eventualmente già percepite devono essere rimborsate all'amministrazione comunitaria. Tale disposizione non si applica, tuttavia, alle pensioni di invalidità temporanea quando il funzionario è stato in seguito reintegrato.



INDIRIZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPETENTI
Per maggiori informazioni:

1. FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE

IX.B.6 Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione" Bruxelles L86-02/03


Sig. BRAUN Tel: (2)296.78.91
Signora FIEDLER Tel: (2)299.18.44
Signora COBUT Tel: (2)295.60.81


2. FUNZIONARI DEL CONSIGLIO

Direzione "Personale e Amministrazione "
Servizio "Pensioni" Bruxelles L175-0370.FK.50


Signora BROKMANN Tel: (2)285.61.56
Signora CAMPOS Tel: (2)285.72.81
Sig. POURBAIX Tel: (2)285.66.68


3. FUNZIONARI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE / COMITATO DELLE REGIONI

Direzione "Amministrazione, personale e finanze"
Divisione "Assunzione e gestione del personale"
Rue Ravenstein 2, Bruxelles


Signora HERCZ Tel: (2)546.92.47
Sig. LUX Tel: (2)546.90.26


4. FUNZIONARI DEL PARLAMENTO

Servizio "Pensioni del personale, pensioni e assicurazioni dei deputati"
Lussemburgo BAK 02/67


Signora CRUZ DIAS Tel: (352)4300.24193
Sig. HANS-DIETRICH ROSSOW Tel: (352)4300.27085


5. FUNZIONARI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Divisione del personale
Unità B: diritti statutari, affari sociali e pensioni
Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Lussemburgo


Signora WAGNER Tel: (352)4303.3666
Signora SCHINDLBECK Tel: (352)4303.3665


6. FUNZIONARI DELLA CORTE DEI CONTI

Divisione del personale
Rue A. de Gasperi 12, Kirchberg - Lussemburgo


Sig. APEL Tel: (352)4398.45635
Signora HAY Tel: (352)4398.45627

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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 14/03/99 14:36:41, dernière modification le 23/03/99 12:00:00