Informations Administratives
20.05.1999
Spécial
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE MATURATI PRESSO REGIMI PENSIONISTICI FINLANDESI VERSO IL REGIME PENSIONISTICO DELLA COMUNITÀ EUROPEA


1. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso regimi pensionistici finlandesi verso il regime pensionistico della Comunità europea, conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto

    A Si rende noto ai funzionari e agli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A.(regime applicabile agli altri agenti) che entrano in servizio presso le Comunità dopo aver maturato diritti a pensione presso regimi pensionistici finlandesi (regime generale di previdenza sociale, settore pubblico, regime dei lavoratori autonomi e regime dei lavoratori nel settore agricolo), che il trasferimento di tali diritti a pensione verso il regime pensionistico delle Comunità é ormai possibile.

    B. Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n. 789 del 16 aprile 1993, la domanda di trasferimento di tali diritti a pensione deve essere presentata per iscritto, mediante l'accluso modello, all'Istituzione comunitaria da cui l'interessato dipende.

      a)Per i funzionari:

      Entro sei mesi dalla data di notifica della nomina in ruolo o della reintegrazione al termine di un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. articolo 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello Statuto);

      b) Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A.:

      Al più tardi entro sei mesi dalla data alla quale l'agente temporaneo ha maturato il diritto alla pensione comunitaria alle condizioni previste dallo Statuto (cfr. articolo 77 dello Statuto).

      La domanda deve essere registrata dall'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato.

2. MISURE TRANSITORIE

    A. I funzionari delle Comunità europee oppure

      - gli agenti temporanei delle Comunità europee che hanno maturato il diritto alla pensione comunitaria di anzianità conformemente alle norme statutarie (cfr. articolo 77 dello Statuto)
      che, al momento della presente pubblicazione, sono già in servizio presso un'istituzione comunitaria,

      oppure

      - gli ex funzionari o agenti temporanei delle Comunità che sono già ammessi al beneficio di una pensione comunitaria al momento della presente pubblicazione,

    CHE NON HANNO POTUTO ESERCITARE PRECEDENTEMENTE IL PROPRIO DIRITTO AL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE PER MANCANZA DI UN ACCORDO CON IL REGIME PENSIONISTICO INTERESSATO
    devono presentare la domanda
    PER ISCRITTO all'amministrazione comunitaria

    ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE


    B. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A. già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che non hanno ancora maturato il diritto a una pensione comunitaria di anzianità conformemente alle norme statutarie (cfr. articolo 77 dello Statuto)

    DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA ALLA QUALE ESSI HANNO MATURATO IL DIRITTO A UNA PENSIONE COMUNITARIA DI ANZIANITÀ CONFORMEMENTE ALLE NORME STATUTARIE


    C. La domanda deve essere registrata dall'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato.


    D. In caso di decesso dei funzionari o agenti temporanei, avvenuto anteriormente alla data della presente pubblicazione o nei mesi ad essa successivi, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie.


    3. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

      A. La presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione non comporta alcun obbligo di trasferire i diritti a pensione con effetto alla data di presentazione della medesima. L'interessato deve prendere la decisione definitiva soltanto una volta in possesso della proposta di bonifico delle annualità pensionabili da prendere in considerazione ai fini del trasferimento.

      B.Prima di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, invitiamo gli interessati a tener presente quanto segue:

        1) Le disposizioni statutarie attualmente in vigore fissano il tasso massimo di pensione comunitaria al 70 % dell'ultimo stipendio base. Pertanto, un eventuale trasferimento di diritti a pensione non può avere come conseguenza di elevare il tasso della pensione oltre tale massimale.

        2) Poiché ai vedovi/alle vedove ed agli orfani è garantito un tasso minimo di pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario può non essere vantaggioso. Si invitano pertanto le categorie di persone sopra citate a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti a pensione.

        3) L'abbuono di anni di servizio prestati presso le Comunità derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione ai fini del calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per acquisire il diritto alla pensione comunitaria (cfr. articolo 77 dello statuto)

        4) Possono essere oggetto di trasferimento solo i diritti a pensione maturati anteriormente all'entrata in servizio presso le Comunità europee nonché quelli eventualmente maturati durante periodi di aspettativa per motivi personali o di comando.

        5) Qualora vi siano più aventi diritto, la domanda é ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto.

        6) L'interessato non può più tornare sulla propria decisione una volta che abbia confermato per iscritto di accettare o di respingere la proposta dell'amministrazione delle Comunità in merito all'abbuono delle annualità pensionabili.


      C. Si invitano gli interessati, prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta dell'amministrazione) a tener conto di quanto segue:
      Il trasferimento comporta la perdita dei diritti a pensione maturati a titolo dei periodi trasferiti e che avrebbero potuto essere acquisiti presso vari regimi nazionali.

    INDIRIZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPETENTI

    1. FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE


    IX.B.6. Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione " Bruxelles


    Sig. BRAUN tel. (2)296.78.91
    Signora COBUT tel. (2)295.60.81

    2. FUNZIONARI DEL CONSIGLIO


    Direzione "Personale e Amministrazione" Servizio "Pensioni"/Bruxelles L175-0370.FK.50


    Signora BROKMANN tel. (2)285.61.56
    Signora CAMPOS tel. (2)285.72.81
    Sig. POURBAIX tel. (2)285.66.68

    3. FUNZIONARI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE/COMITATO DELLE REGIONI


    Direzione dell'Amministrazione, del personale e delle finanze - Divisione "Assunzione e gestione del personale" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2


    Signora HERCZ tel. (2)546.92.47
    Sig. LUX tel. (2)546.90.26

    4. FUNZIONARI DEL PARLAMENTO


    Servizio "Pensioni del personale, pensioni e assicurazioni dei deputati " - Lussemburgo BAK 02/67


    Signora CRUZ DIAS tel. (352)4300.24193
    Sig. HANS-DIETRICH ROSSOW tel. (352)4300.27085

    5. FUNZIONARI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


    Divisione del Personale- Sezione B : Diritti statutari, affari sociali e pensioni - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Lussemburgo


    Signora WAGNER tel. (352)4303.3666
    Signora SCHINDLBECK tel. (352)4303.3665

    6. FUNZIONARI DELLA CORTE DEI CONTI


    Divisione del personale - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Lussemburgo


    Sig. APEL tel. (352)4398.45635
    Signora HAY tel. (352)4398.45627

Sommaire  
Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 10/05/99 14:47:57, dernière modification le 11/05/99 14:51:35