Informations Administratives 20.05.1999 | Spécial INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES |
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1. Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso regimi pensionistici finlandesi verso il regime pensionistico della Comunità europea, conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto
B. Conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello Statuto, pubblicate nelle informazioni amministrative n. 789 del 16 aprile 1993, la domanda di trasferimento di tali diritti a pensione deve essere presentata per iscritto, mediante l'accluso modello, all'Istituzione comunitaria da cui l'interessato dipende.
Entro sei mesi dalla data di notifica della nomina in ruolo o della reintegrazione al termine di un periodo di aspettativa per motivi personali o di comando (cfr. articolo 11, paragrafo 3 dell'allegato VIII dello Statuto); b) Per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A.: Al più tardi entro sei mesi dalla data alla quale l'agente temporaneo ha maturato il diritto alla pensione comunitaria alle condizioni previste dallo Statuto (cfr. articolo 77 dello Statuto). La domanda deve essere registrata dall'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato. 2. MISURE TRANSITORIE
che, al momento della presente pubblicazione, sono già in servizio presso un'istituzione comunitaria, oppure - gli ex funzionari o agenti temporanei delle Comunità che sono già ammessi al beneficio di una pensione comunitaria al momento della presente pubblicazione, devono presentare la domanda PER ISCRITTO all'amministrazione comunitaria ENTRO SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE B. Gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) e d) dell'R.A.A. già in servizio presso le Comunità alla data della presente pubblicazione e che non hanno ancora maturato il diritto a una pensione comunitaria di anzianità conformemente alle norme statutarie (cfr. articolo 77 dello Statuto) C. La domanda deve essere registrata dall'amministrazione comunitaria prima dello scadere dei termini indicati. Le domande pervenute oltre la scadenza prevista non possono essere prese in considerazione, salvo i casi in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto a circostanze eccezionali le cui cause non siano imputabili alla volontà dell'interessato. D. In caso di decesso dei funzionari o agenti temporanei, avvenuto anteriormente alla data della presente pubblicazione o nei mesi ad essa successivi, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità possono beneficiare delle stesse misure transitorie. 3. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
B.Prima di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione, invitiamo gli interessati a tener presente quanto segue:
2) Poiché ai vedovi/alle vedove ed agli orfani è garantito un tasso minimo di pensione comunitaria, un eventuale trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario può non essere vantaggioso. Si invitano pertanto le categorie di persone sopra citate a mettersi in contatto con l'amministrazione comunitaria prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento dei diritti a pensione. 3) L'abbuono di anni di servizio prestati presso le Comunità derivante dal trasferimento dei diritti a pensione non viene preso in considerazione ai fini del calcolo dei dieci anni di servizio effettivo necessari per acquisire il diritto alla pensione comunitaria (cfr. articolo 77 dello statuto) 4) Possono essere oggetto di trasferimento solo i diritti a pensione maturati anteriormente all'entrata in servizio presso le Comunità europee nonché quelli eventualmente maturati durante periodi di aspettativa per motivi personali o di comando. 5) Qualora vi siano più aventi diritto, la domanda é ricevibile solo se datata e firmata da tutti gli aventi diritto. 6) L'interessato non può più tornare sulla propria decisione una volta che abbia confermato per iscritto di accettare o di respingere la proposta dell'amministrazione delle Comunità in merito all'abbuono delle annualità pensionabili. C. Si invitano gli interessati, prima di prendere una decisione definitiva in merito al trasferimento (dopo aver ricevuto la proposta dell'amministrazione) a tener conto di quanto segue: Il trasferimento comporta la perdita dei diritti a pensione maturati a titolo dei periodi trasferiti e che avrebbero potuto essere acquisiti presso vari regimi nazionali. INDIRIZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPETENTI IX.B.6. Servizio "Trasferimento dei diritti a pensione " Bruxelles Sig. BRAUN tel. (2)296.78.91 Signora COBUT tel. (2)295.60.81 Direzione "Personale e Amministrazione" Servizio "Pensioni"/Bruxelles L175-0370.FK.50 Signora BROKMANN tel. (2)285.61.56 Signora CAMPOS tel. (2)285.72.81 Sig. POURBAIX tel. (2)285.66.68 Direzione dell'Amministrazione, del personale e delle finanze - Divisione "Assunzione e gestione del personale" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2 Signora HERCZ tel. (2)546.92.47 Sig. LUX tel. (2)546.90.26 Servizio "Pensioni del personale, pensioni e assicurazioni dei deputati " - Lussemburgo BAK 02/67 Signora CRUZ DIAS tel. (352)4300.24193 Sig. HANS-DIETRICH ROSSOW tel. (352)4300.27085 Divisione del Personale- Sezione B : Diritti statutari, affari sociali e pensioni - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Lussemburgo Signora WAGNER tel. (352)4303.3666 Signora SCHINDLBECK tel. (352)4303.3665 Divisione del personale - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Lussemburgo Sig. APEL tel. (352)4398.45635 Signora HAY tel. (352)4398.45627 | |
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