Informations Administratives 09.06.1999 | Spécial COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION |
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VISTA la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino; CONSIDERANDO che occorre dare un'interpretazione all'espressione «redditi annuali di origine professionale» nel caso del coniuge che esercita un'attività professionale in qualità di autonomi, I redditi annuali di origine professionale del coniuge che esercita un'attività autonoma presi in considerazione in virtù della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee sono gli importi imponibili quali sono stati fissati dall'autorità nazionale competente, generalmente i redditi lordi, detratte le spese professionali e gli oneri sociali e prima della detrazione dell'imposta. Quanto alla prova di detti redditi, i servizi, per tassare l'attività professionale in questione, dovranno basarsi sui documenti fiscali ufficiali forniti dalle autorità competenti . La presente direttiva interna entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999. Steffen Smidt Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione | ||
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