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Regolamentazione comune relativa ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee

L'ISTITUZIONE(1) ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(2) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004(3) , in particolare l'articolo 17 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 27 e 92 di detto regime,

previa consultazione del comitato dello statuto,

visto l'accordo intervenuto tra le istituzioni delle Comunità europee,

considerando quanto segue:

Spetta alle istituzioni delle Comunità europee stabilire di comune accordo le condizioni di trasferimento di una parte degli emolumenti dei funzionari,

DECIDE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono da considerare come spese che giustificano i trasferimenti di una parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee:

  • Spese scolastiche per i figli che danno diritto all’assegno per figli a carico ai sensi dello statuto

    Dopo l’attribuzione dell'indennità scolastica, il funzionario può fare trasferire un importo massimo pari all'importo percepito a titolo della suddetta indennità. Il funzionario deve rinnovare ogni anno la sua domanda di trasferimento nel mese d'ottobre dell'anno scolastico in corso. Il trasferimento non sarà prolungato oltre il mese d'ottobre dell'anno in corso qualora il funzionario non presenti una domanda di attribuzione di un’indennità scolastica per il figlio che giustifica il trasferimento.

    Per avere diritto a questo trasferimento, il figlio non può frequentare una scuola né nella sede di servizio né nel luogo di residenza del funzionario. Il trasferimento è effettuato su un conto bancario dello Stato membro in cui il figlio compie i suoi studi. Quando il figlio effettua uno scambio o un periodo di formazione in un istituto situato in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro dell’istituto d'origine, il trasferimento è interrotto o effettuato verso lo Stato membro di scambio utilizzando il coefficiente correttore di tale Stato membro.


    Gli studi per corrispondenza non danno diritto al trasferimento verso lo Stato membro dove si trova l'istituto d'insegnamento.

    Il titolare del conto bancario su cui è effettuato il versamento deve essere il funzionario o il figlio a titolo del quale è stata attribuita l'indennità.
     
  • Obblighi in forza di una decisione dell’autorità giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente

    Gli obblighi che giustificano questo tipo di trasferimento sono obblighi familiari riguardanti persone che risiedono nello Stato membro interessato e nei confronti delle quali il funzionario dimostra di avere dei doveri in forza di una decisione dell’autorità giudiziaria o di una decisione dell’autorità amministrativa competente.

    Gli importi dovranno essere trasferiti su un conto bancario dello Stato membro di residenza delle persone nei confronti delle quali il funzionario ha obblighi, conto bancario di cui è titolare il funzionario stesso o la persona destinataria del trasferimento.

Articolo 2

La domanda di trasferimento di cui all'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto deve essere presentata per iscritto. Essa è valida per un periodo minimo di sei mesi e s’intende tacitamente rinnovata per periodi di sei mesi salvo disdetta scritta del funzionario.

Se una modifica della retribuzione o un cambiamento della situazione che giustifica il trasferimento interviene nel corso di questo periodo, il trasferimento può, su richiesta del funzionario, cessare o essere modificato.

Le domande di trasferimento e le domande di modifica o di soppressione del trasferimento prendono effetto al più tardi a decorrere dal secondo mese successivo a quello della domanda corredata di tutti i documenti richiesti (documenti giustificativi e documentazione bancaria).

La domanda di un trasferimento all'estero non può in alcun caso avere effetto retroattivo.

Articolo 3

L'istituzione verifica regolarmente se le condizioni che hanno giustificato l'autorizzazione di trasferimento continuano ad essere soddisfatte. Essa può, a tal fine, chiedere che sia presentato ogni documento giustificativo ritenuto utile. Essa pone termine al trasferimento quando constata che le condizioni che hanno giustificato la concessione del trasferimento non sono più soddisfatte o quando il funzionario non presenta i documenti giustificativi che gli sono chiesti. Tali verifiche possono dar luogo all'applicazione dell'articolo 85 dello statuto.

Gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto sono trasferiti soltanto verso conti bancari aperti presso un organismo finanziario stabilito all'interno del territorio comunitario. I versamenti avvengono nella valuta dello Stato membro verso il quale è effettuato il trasferimento.

I versamenti operati nell'ambito della presente regolamentazione sono effettuati su un solo conto bancario per tipo di trasferimento e beneficiario.

Articolo 4

Un aumento retroattivo della retribuzione e, in particolare, le modifiche di questa risultanti da una promozione, da una riclassificazione o da un cambiamento della situazione familiare, non possono in alcun caso determinare una modifica retroattiva dell'importo trasferito.

La modifica del tasso di cambio o dei coefficienti correttori di cui all'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto non determina una correzione retroattiva del controvalore degli importi trasferiti.

Articolo 5

La presente regolamentazione è applicabile per analogia agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali.

Articolo 6

L'importo totale dei trasferimenti determinato al momento del calcolo degli stipendi del mese d'aprile 2004 non è indicizzato in rapporto agli aumenti degli stipendi che possono intervenire tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2008.

Quando tale importo è determinato da più elementi giustificativi, ciascuno di questi elementi è preso in considerazione separatamente. Nel caso in cui uno di essi non giustifichi più un trasferimento, l'importo è diminuito di conseguenza.

Articolo 7

La presente regolamentazione entra in vigore il primo giorno del mese che segue quello durante il quale il comune accordo delle istituzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia. Essa è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

La presente regolamentazione abroga e sostituisce la regolamentazione che fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee, entrata in vigore il 1° gennaio 1980 con effetto al 1° aprile 1979.

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FOOTNOTES

(1) La presente regolamentazione è stata adottata da tutte le istituzioni il cui accordo comune è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia della Comunità europee il 13.12.2004.

(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(3) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
 

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   Author: ADMIN B1