Regolamentazione comune relativa ai trasferimenti di una
parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee
L'ISTITUZIONE(1) ,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime
applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento
(CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(2)
e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004(3)
, in particolare l'articolo 17 dell'allegato VII di detto statuto e gli
articoli 27 e 92 di detto regime,
previa consultazione del comitato dello statuto,
visto l'accordo intervenuto tra le istituzioni delle Comunità europee,
considerando quanto segue:
Spetta alle istituzioni delle Comunità europee stabilire di comune accordo
le condizioni di trasferimento di una parte degli emolumenti dei
funzionari,
DECIDE:
Articolo 1
A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto,
sono da considerare come spese che giustificano i trasferimenti di una
parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee:
- Spese scolastiche per i figli che danno diritto all’assegno per
figli a carico ai sensi dello statuto
Dopo l’attribuzione dell'indennità scolastica, il funzionario può fare
trasferire un importo massimo pari all'importo percepito a titolo della
suddetta indennità. Il funzionario deve rinnovare ogni anno la sua
domanda di trasferimento nel mese d'ottobre dell'anno scolastico in
corso. Il trasferimento non sarà prolungato oltre il mese d'ottobre
dell'anno in corso qualora il funzionario non presenti una domanda di
attribuzione di un’indennità scolastica per il figlio che giustifica il
trasferimento.
Per avere diritto a questo trasferimento, il figlio non può frequentare
una scuola né nella sede di servizio né nel luogo di residenza del
funzionario. Il trasferimento è effettuato su un conto bancario dello
Stato membro in cui il figlio compie i suoi studi. Quando il figlio
effettua uno scambio o un periodo di formazione in un istituto situato
in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro dell’istituto
d'origine, il trasferimento è interrotto o effettuato verso lo Stato
membro di scambio utilizzando il coefficiente correttore di tale Stato
membro.
Gli studi per corrispondenza non danno diritto al trasferimento verso lo
Stato membro dove si trova l'istituto d'insegnamento.
Il titolare del conto bancario su cui è effettuato il versamento deve
essere il funzionario o il figlio a titolo del quale è stata attribuita
l'indennità.
- Obblighi in forza di una decisione dell’autorità giudiziaria o di
una decisione dell'autorità amministrativa competente
Gli obblighi che giustificano questo tipo di trasferimento sono obblighi
familiari riguardanti persone che risiedono nello Stato membro
interessato e nei confronti delle quali il funzionario dimostra di avere
dei doveri in forza di una decisione dell’autorità giudiziaria o di una
decisione dell’autorità amministrativa competente.
Gli importi dovranno essere trasferiti su un conto bancario dello Stato
membro di residenza delle persone nei confronti delle quali il
funzionario ha obblighi, conto bancario di cui è titolare il funzionario
stesso o la persona destinataria del trasferimento.
Articolo 2
La domanda di trasferimento di cui all'articolo 17 dell'allegato VII
dello statuto deve essere presentata per iscritto. Essa è valida per un
periodo minimo di sei mesi e s’intende tacitamente rinnovata per periodi
di sei mesi salvo disdetta scritta del funzionario.
Se una modifica della retribuzione o un cambiamento della situazione che
giustifica il trasferimento interviene nel corso di questo periodo, il
trasferimento può, su richiesta del funzionario, cessare o essere
modificato.
Le domande di trasferimento e le domande di modifica o di soppressione del
trasferimento prendono effetto al più tardi a decorrere dal secondo mese
successivo a quello della domanda corredata di tutti i documenti richiesti
(documenti giustificativi e documentazione bancaria).
La domanda di un trasferimento all'estero non può in alcun caso avere
effetto retroattivo.
Articolo 3
L'istituzione verifica regolarmente se le condizioni che hanno
giustificato l'autorizzazione di trasferimento continuano ad essere
soddisfatte. Essa può, a tal fine, chiedere che sia presentato ogni
documento giustificativo ritenuto utile. Essa pone termine al
trasferimento quando constata che le condizioni che hanno giustificato la
concessione del trasferimento non sono più soddisfatte o quando il
funzionario non presenta i documenti giustificativi che gli sono chiesti.
Tali verifiche possono dar luogo all'applicazione dell'articolo 85 dello
statuto.
Gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 17 dell'allegato VII dello
statuto sono trasferiti soltanto verso conti bancari aperti presso un
organismo finanziario stabilito all'interno del territorio comunitario. I
versamenti avvengono nella valuta dello Stato membro verso il quale è
effettuato il trasferimento.
I versamenti operati nell'ambito della presente regolamentazione sono
effettuati su un solo conto bancario per tipo di trasferimento e
beneficiario.
Articolo 4
Un aumento retroattivo della retribuzione e, in particolare, le
modifiche di questa risultanti da una promozione, da una riclassificazione
o da un cambiamento della situazione familiare, non possono in alcun caso
determinare una modifica retroattiva dell'importo trasferito.
La modifica del tasso di cambio o dei coefficienti correttori di cui
all'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto non determina
una correzione retroattiva del controvalore degli importi trasferiti.
Articolo 5
La presente regolamentazione è applicabile per analogia agli agenti
temporanei e agli agenti contrattuali.
Articolo 6
L'importo totale dei trasferimenti determinato al momento del calcolo
degli stipendi del mese d'aprile 2004 non è indicizzato in rapporto agli
aumenti degli stipendi che possono intervenire tra il 1° maggio 2004 e il
31 dicembre 2008.
Quando tale importo è determinato da più elementi giustificativi, ciascuno
di questi elementi è preso in considerazione separatamente. Nel caso in
cui uno di essi non giustifichi più un trasferimento, l'importo è
diminuito di conseguenza.
Articolo 7
La presente regolamentazione entra in vigore il primo giorno del mese
che segue quello durante il quale il comune accordo delle istituzioni di
cui all'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto è stato
constatato dal presidente della Corte di giustizia. Essa è applicabile a
decorrere dal 1° maggio 2004.
La presente regolamentazione abroga e sostituisce la regolamentazione che
fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti
dei funzionari delle Comunità europee, entrata in vigore il 1° gennaio
1980 con effetto al 1° aprile 1979.
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FOOTNOTES
(1) La presente regolamentazione è stata adottata da
tutte le istituzioni il cui accordo comune è stato constatato dal
presidente della Corte di giustizia della Comunità europee il 13.12.2004.
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(3) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
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